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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01226/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza del Tribunale di Enna che aveva confermato, nel resto, la pronuncia di condanna per il reato di minaccia continuata ex artt. 81 e 612 c.p. Il solo motivo dedotto in cassazione denuncia vizio di motivazione sulla dichiarazione di penale responsabilità, sostenendo che la ricostruzione del quadro probatorio sarebbe errata. La Corte rileva però che la censura si limita a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata; perciò il motivo è reputato non deducibile in sede di legittimità perché soltanto apparente.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come norma relativa alla continuazione del reato contestato insieme alla minaccia.

  • art. 612 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di minaccia per cui è stata confermata la condanna in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre senza reale sviluppo critico le doglianze già proposte in appello e già esaminate dalla decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo meramente apparente: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando le concrete illogicità o lacune della motivazione.
  • La reiterazione pedissequa di motivi già disattesi in appello, priva di autonoma critica argomentata, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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