Cassazione Civile, Ordinanza n. 24943/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un passeggero di ottenere la declaratoria di grave inadempimento della compagnia aerea per il mancato imbarco su una tratta di rientro da Parigi a Napoli, con condanna al rimborso del prezzo del biglietto, alla compensazione pecuniaria, alle spese sostenute e al risarcimento di ulteriori danni. La compagnia ha contestato sin dal primo grado l’esistenza stessa del contratto di trasporto per la tratta di ritorno, sostenendo che il passeggero non aveva mai acquistato il relativo biglietto. Dopo la condanna in primo grado, la compagnia ha proposto appello; il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che la sentenza del Giudice di pace fosse resa secondo equità, perché di valore non superiore a 1.100 euro. In cassazione la compagnia ha denunciato violazione degli artt. 1342 c.c., 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., sostenendo che: a) la decisione di pace non era stata resa secondo equità, poiché solo la liquidazione del danno non patrimoniale era avvenuta equitativamente; b) la causa, riguardando un contratto di massa concluso con moduli/formulari, doveva essere decisa secondo diritto e quindi era appellabile; c) il giudice di merito aveva errato nel ritenere precluso l’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ricostruito il corretto ambito dell’art. 113 c.p.c. e ha distinto le controversie che investono l’interpretazione/applicazione di contratti conclusi mediante moduli o formulari da quelle che riguardano, invece, l’esistenza stessa del contratto. Ha rilevato che nel caso concreto le parti non discutevano del contenuto di clausole negoziali predisposte dalla compagnia, ma dell’effettiva conclusione del contratto di trasporto relativo alla tratta di ritorno, contestata dalla compagnia per asserita mancanza del biglietto. Ne ha tratto la conclusione che la causa rientrava nel regime delle decisioni secondo equità del Giudice di pace e che, pertanto, l’appello era correttamente dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha compensato le spese, non avendo l’intimato svolto difese, e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1342 c.c.
Richiamato per distinguere i contratti conclusi mediante moduli o formulari, rispetto ai quali il Giudice di pace deve decidere secondo diritto quando sia controversa l’interpretazione o applicazione del regolamento negoziale predisposto.
art. 113, comma 2, c.p.c.
"il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile"
La decisione secondo equità è regola eccezionale per le cause di valore fino a 1.100 euro; l’eccezione delle controversie ex art. 1342 c.c. opera solo quando è in discussione un contratto concluso con moduli/formulari e non quando si controverte della sua stessa esistenza.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità sono soggette ai limiti di appellabilità previsti da tale norma.
art. 246 c.p.c.
Norma evocata in appello dalla compagnia come dedotto vizio della decisione di primo grado; non costituisce il fulcro della ratio decidendi della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel testo come disposizione che impone, di regola, la decisione secondo diritto per le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al Giudice di pace, la decisione secondo equità costituisce eccezione al principio della decisione secondo diritto e va applicata solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- L’eccezione alla decisione equitativa prevista per i contratti conclusi con moduli o formulari opera solo se la lite riguarda il regolamento negoziale predisposto e non quando il thema decidendum è l’esistenza stessa del contratto.
- Se la controversia verte sull’accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto di trasporto aereo, e non sull’interpretazione di clausole standard, la causa resta soggetta al regime delle sentenze equitative del Giudice di pace e ai conseguenti limiti di appellabilità.
- Ai fini del regime di impugnazione, non è decisivo il solo richiamo a un contratto di massa o a condizioni generali, ma la concreta oggetto del giudizio e il contenuto della contestazione tra le parti.
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