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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22877/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che esso sia stato proposto da soggetto privo di legittimazione processuale, poiché non assistito da valido mandato difensivo. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 ottobre 2024. La Corte di cassazione non esamina censure di merito, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: l'atto di impugnazione risulta sottoscritto da un soggetto privo di mandato difensivo e quindi non legittimato processualmente. In calce al ricorso è presente soltanto la nomina dell'Avvocato Melchiorre Piscitelli quale sostituto processuale dell'Avvocato Andrea Piscitello ai sensi dell'art. 102 c.p.p., ma non risulta alcun mandato difensivo conferito al sottoscrittore del ricorso. Da ciò deriva l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione del difensore sottoscrittore.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.p.

    La nomina di un sostituto processuale non equivale, di per sé, a un mandato difensivo idoneo a legittimare la sottoscrizione del ricorso; in mancanza del mandato, l'impugnazione è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione è inammissibile se è proposta o sottoscritta da soggetto privo di valida legittimazione processuale, in assenza di un mandato difensivo conferito al sottoscrittore.
  • La mera indicazione di un avvocato quale sostituto processuale non consente, da sola, di ritenere esistente il potere di proporre il ricorso, se non risulta un espresso mandato difensivo.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un difetto originario di legittimazione alla proposizione del ricorso, la Corte non entra nel merito delle doglianze e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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