Sentenza n. 714/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi di educativa scolastica, domiciliare e assistenza alla persona, inclusi gli atti di gara, i verbali, la proposta di aggiudicazione e gli atti di esecuzione anticipata
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento della gestione di servizi sociali e assistenziali nell’ambito territoriale sociale n. 10. Sono stati contestati, tra gli altri, la determina del Coordinatore d’Ambito n. 214 del 29 aprile 2026, la comunicazione relativa all’esecuzione anticipata della gara, la determina n. 60 del 22 aprile 2026, i verbali delle sedute di gara, la proposta di aggiudicazione in favore di altra società cooperativa sociale, nonché il bando, il capitolato speciale e il disciplinare, con particolare riferimento ai punti 19.3 e 19.4, alla formula e ai criteri di attribuzione dei punteggi e alla valutazione dell’offerta economica. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal rappresentante legale e accettata dai procuratori delle controparti. Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare il merito degli atti impugnati o dei motivi dedotti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della richiesta della ricorrente e dell’adesione delle controparti, ravvisandosi giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando il giudizio è maturo per la decisione.
art. 71 d.lgs. 36/2023
procedura aperta ex art. 71 d. lgs. 36/2023
Costituisce la disciplina richiamata per la procedura aperta oggetto degli atti impugnati; non è stata applicata dal giudice ai fini della decisione, che si è arrestata per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e accettata dai procuratori delle controparti, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio quando il giudice ne prende formalmente atto.
- La definizione del giudizio per rinuncia preclude l’esame dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
- In presenza di una rinuncia condivisa dalle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite qualora ravvisi giusti motivi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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