Circolare numero 106 del 05-07-2017
L’omissione, l’infedeltà delle denunce obbligatorie e la loro tardiva presentazione configurano la fattispecie dell’evasione di cui all’art.116, c.8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle sanzioni civili per omesso, tardivo o insufficiente versamento di contributi e premi alle gestioni previdenziali e assistenziali. Viene ribadita la distinzione tra omissione ed evasione contributiva, con particolare attenzione ai criteri per qualificare l’evasione in presenza di denunce omesse, incomplete, infedeli o tardive. È inoltre chiarito quando opera il ravvedimento operoso che riporta la misura sanzionatoria a quella dell’omissione, purché la denuncia sia spontanea, tempestiva rispetto ai limiti di legge e seguita dal pagamento entro 30 giorni.
Regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva ex art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000
Regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva ex art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000
La circolare ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle sanzioni civili applicabili nei casi di mancato, ritardato o insufficiente versamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali. L’intervento si concentra sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, sui criteri per qualificare la fattispecie e sulle condizioni per l’eventuale riduzione della sanzione tramite denuncia spontanea.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina è contenuta nell’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° ottobre 2000. La norma distingue due ipotesi principali:
- lettera a): mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare sia rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- lettera b): evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando il datore di lavoro, con intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate.
La disciplina si applica, in generale, sia ai datori di lavoro e committenti, sia ai lavoratori autonomi, in relazione ai diversi obblighi previsti per ciascuna gestione.
Omissione contributiva
L’omissione si configura quando il soggetto non versa, versa in ritardo oppure versa in misura inferiore al dovuto, ma in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. In tale caso, la sanzione civile è quella prevista dalla lettera a) del comma 8:
- sanzione annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
- limite massimo pari al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La circolare richiama la lettura consolidata secondo cui questa ipotesi resta distinta dall’evasione per l’assenza dell’elemento soggettivo fraudolento e dell’occultamento.
Evasione contributiva
L’evasione è la fattispecie più grave e richiede due elementi:
- un profilo oggettivo, consistente nell’occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni, oppure in registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero;
- un profilo soggettivo, rappresentato dall’intenzione specifica di non versare contributi o premi.
La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. SS.UU. n. 28966/2011, secondo cui anche l’omissione, l’infedeltà o la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie integra, di regola, evasione. L’uso della disgiuntiva tra registrazioni e denunce obbligatorie mostra la volontà del legislatore di ricomprendere entrambe le ipotesi nell’alveo dell’evasione.
Viene inoltre chiarito che il mancato invio delle denunce mensili o periodiche impedisce all’Istituto di conoscere il credito contributivo e costituisce un indice della volontà di occultare i dati rilevanti. Per questo motivo, l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’intento fraudolento, salvo prova contraria del soggetto obbligato.
Presunzione di intento fraudolento e onere della prova
Secondo la giurisprudenza richiamata, la presunzione di evasione derivante da denuncia omessa o infedele non è assoluta. Il datore di lavoro può superarla dimostrando la propria buona fede e l’assenza dell’intento fraudolento, ad esempio provando che l’inadempimento dipende da mera negligenza o da circostanze contingenti.
La circolare evidenzia che:
- la corretta annotazione dei dati sui libri obbligatori non basta, di per sé, a escludere l’evasione;
- la verifica sull’esistenza o meno dell’intento fraudolento spetta al giudice di merito;
- l’onere di fornire la prova contraria ricade sul soggetto inadempiente.
Ipotesi specifiche richiamate dalla circolare
La circolare precisa che l’evasione ricorre anche nel caso di tardiva denuncia della situazione debitoria oltre il termine di legge. Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza anteriore e successiva alla riforma del 2000.
Resta invece fermo che la misura dell’omissione si applica alle differenze contributive derivanti da operazioni di conguaglio effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, quando gli sgravi o le agevolazioni contributive si rivelino successivamente indebiti.
Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni
L’art. 116, comma 8, lettera b), secondo capoverso, introduce una forma di ravvedimento operoso: la sanzione prevista per l’evasione viene ricondotta a quella dell’omissione se ricorrono congiuntamente determinati presupposti. In particolare:
- la denuncia della situazione debitoria deve essere presentata spontaneamente;
- la presentazione deve avvenire entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
- la denuncia deve precedere ogni possibile contestazione da parte dell’Inps;
- il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
In presenza di tali condizioni, trova applicazione la sanzione civile di cui alla lettera a), e non quella prevista per l’evasione.
Misure sanzionatorie e interessi di mora
La circolare riporta anche il contenuto del comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, secondo cui, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili previsto dalle lettere a) e b) senza integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Sintesi operativa
Per gli operatori, il punto centrale della circolare è che la qualificazione tra omissione ed evasione non dipende solo dal mancato versamento, ma anche dalla presenza o meno di denunce e registrazioni corrette e dalla sussistenza dell’intento specifico di sottrarsi al pagamento. L’omessa, infedele o tardiva denuncia fa normalmente presumere l’evasione, salvo prova contraria; tuttavia, se il contribuente si attiva spontaneamente entro i termini e paga entro 30 giorni, la sanzione viene ricondotta al regime più favorevole dell’omissione.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
Il regime sanzionatorio è disciplinato dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, applicabile dal 1° ottobre 2000. La norma distingue tra omissione contributiva, di cui alla lettera a), ed evasione contributiva, di cui alla lettera b), con trattamenti sanzionatori diversi e meno gravosi rispetto al passato.
Distinzione tra omissione ed evasione
L’omissione ricorre quando il mancato, ritardato o insufficiente pagamento avviene in presenza di denunce e registrazioni obbligatorie corrette e complete. L’evasione, invece, presuppone registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero e richiede, secondo la lettura della norma e della giurisprudenza richiamata, anche l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, mediante occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni.
Criteri giurisprudenziali sull’evasione
La circolare richiama la sentenza Cass. SS.UU. n. 28966/2011 e l’orientamento successivo, secondo cui anche l’omessa, infedele o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie integra, di regola, evasione. L’occultamento può consistere sia nella totale mancanza di elementi documentali sia nella mancata, incompleta o non veritiera denuncia. La presunzione di intento fraudolento può essere superata dal soggetto obbligato, ma l’onere della prova grava su quest’ultimo.
Onere della prova e ruolo del giudice
La corretta annotazione sui libri obbligatori dei dati non denunciati non basta, da sola, a escludere l’evasione. Spetta al giudice di merito verificare la sussistenza dell’intento fraudolento, come accertamento di fatto. Il datore di lavoro deve quindi fornire prova dell’assenza di dolo, ad esempio dimostrando negligenza, circostanze contingenti o altra buona fede.
Casi particolari richiamati
Resta confermato che l’evasione ricorre anche in caso di tardiva denuncia della situazione debitoria oltre il termine legale. Rimane invece applicabile la misura dell’omissione alle differenze contributive derivanti da conguagli effettuati in una denuncia correttamente compilata e presentata, quando gli sgravi o le agevolazioni risultino poi indebiti.
Ravvedimento operoso e riduzione della sanzione
L’art. 116, comma 8, lettera b), secondo capoverso, prevede una forma di ravvedimento operoso: la sanzione per evasione si riduce al regime dell’omissione se la denuncia della situazione debitoria è presentata spontaneamente entro 12 mesi dal termine di pagamento, prima di contestazioni o richieste dell’Inps, e se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia. In tali casi si applica la sanzione civile della lettera a), non quella più elevata della lettera b).
Misure sanzionatorie e interessi di mora
Per l’omissione la sanzione civile è pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto massimo del 40% dell’importo non corrisposto. Per l’evasione la sanzione è pari al 30% annuo, con tetto massimo del 60%. Se si raggiunge il massimo previsto senza integrale pagamento, sul debito maturano ulteriori interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 602/1973.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 lug 2017Circolare numero 107 del 05-07-2017
- Circolare · 6 lug 2017Circolare numero 108 del 06-07-2017
- Circolare · 3 lug 2017Circolare numero 105 del 03-07-2017
- Circolare · 10 lug 2017Circolare numero 109 del 10-07-2017
- Circolare · 11 lug 2017Circolare numero 111 del 11-07-2017
- Circolare · 11 lug 2017Circolare numero 110 del 11-07-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →