Circolare numero 107 del 05-07-2017
1. Quadro normativo 2. Le prestazioni di lavoro occasionali 3. Le assicurazioni sociali obbligatorie 4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori 5. Libretto Famiglia 5.1 Regime generale 5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia 6. Contratto di Prestazione Occasionale 6.1 Regime generale 6.2 Limiti all’utilizzo 6.3 Comunicazioni dell’utilizzatore del Contratto di Prestazione occasionale 6.4 Il regime per le Pubbliche Amministrazioni 6.5 Il regime per l’agricoltura 7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori 8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori 9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni 10. Il bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo buoni di lavoro accessorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro applicativo dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, che disciplina le prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale. Vengono definiti limiti economici, limiti di durata, soggetti ammessi e divieti, nonché le regole per registrazione, comunicazioni preventive, pagamenti, coperture assicurative e regime sanzionatorio. Sono inoltre chiarite le specificità per pubbliche amministrazioni e settore agricolo, oltre alla gestione transitoria del bonus baby sitting e dei buoni lavoro accessorio ancora utilizzabili.
Prestazioni di lavoro occasionali: Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale
Prestazioni di lavoro occasionali: disciplina generale, utilizzo e regole operative
La circolare ricostruisce l’assetto delle prestazioni di lavoro occasionali introdotto dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017. Il sistema si articola in due strumenti distinti, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, ciascuno destinato a una platea specifica di utilizzatori e soggetto a regole proprie in materia di limiti economici, adempimenti informativi, contribuzione e pagamento dei compensi.
Ambito normativo e nozione di prestazione occasionale
La circolare precisa che per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività rese nel rispetto della disciplina del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, entro i limiti fissati dalla legge. Le due forme contrattuali differiscono per soggetti utilizzatori, contenuto della prestazione e modalità di assolvimento degli obblighi verso l’INPS.
Limiti economici, fiscali e temporali
La prestazione occasionale è ammessa entro specifici limiti riferiti all’anno civile:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni rese da ciascun prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Gli importi sono considerati al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Per alcune categorie di prestatori il limite riferito all’utilizzatore è calcolato nella misura del 75% del compenso effettivo; ciò riguarda i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, i giovani under 25 regolarmente iscritti a scuola o università, i disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e i percettori di prestazioni integrative del salario o di altre misure di sostegno al reddito.
La circolare ribadisce inoltre che:
- i compensi percepiti dal prestatore non incidono sullo stato di disoccupazione;
- tali compensi sono computabili ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno;
- sono esenti da IRPEF.
È poi previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile; per il settore agricolo, tale limite è rapportato al limite economico di 2.500 euro e alla retribuzione individuata dal comma 16 dell’art. 54-bis.
Soggetti ammessi e divieti
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato soltanto da persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa e soltanto per:
- lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia e manutenzione;
- assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o persone con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Il Contratto di prestazione occasionale è invece accessibile a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti privati e pubbliche amministrazioni, con regole differenziate per quest’ultime e per le imprese agricole.
La circolare evidenzia i principali divieti di utilizzo:
- non è possibile attivare prestazioni occasionali con lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa in corso;
- il divieto opera anche se il rapporto subordinato o co.co.co. è cessato nei sei mesi precedenti;
- il Cpo non è ammesso per imprese dell’edilizia e settori affini, imprese di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- è vietato nell’ambito di appalti di opere o servizi;
- in agricoltura vige una disciplina speciale, con limitazioni ulteriori.
Assicurazioni sociali e copertura contributiva
Il prestatore di lavoro occasionale è assicurato per:
- invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali, secondo il d.P.R. n. 1124/1965.
Gli oneri IVS e INAIL sono interamente a carico dell’utilizzatore. L’INPS accredita i contributi sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso, mentre i premi INAIL e i dati delle prestazioni sono trasferiti all’Istituto assicuratore con cadenza semestrale secondo le modalità concordate tra INPS e INAIL.
Registrazione preventiva e utilizzo della piattaforma INPS
Per accedere ai due strumenti, utilizzatori e prestatori devono registrarsi preventivamente sulla piattaforma telematica INPS "Prestazioni Occasionali". In sede di registrazione l’utilizzatore sceglie se operare con Libretto Famiglia o con Contratto di prestazione occasionale; nel caso del Cpo deve inoltre indicare se rientra tra:
- pubbliche amministrazioni;
- imprese agricole;
- altri utilizzatori.
La registrazione richiede l’inserimento dei dati identificativi necessari alla gestione del rapporto e degli adempimenti contributivi. Il prestatore deve indicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale, del libretto postale o della carta di credito dotata di IBAN, intestati o cointestati al prestatore stesso. La circolare segnala che non è richiesta la documentazione prevista per altre prestazioni previdenziali, ma raccomanda particolare attenzione nella compilazione dell’IBAN, perché l’INPS non verifica la corrispondenza formale tra i dati inseriti e l’effettiva intestazione del conto; in caso di errore, l’Istituto è esente da responsabilità per pagamenti a soggetti diversi dal prestatore.
In assenza di IBAN, il compenso è corrisposto mediante bonifico bancario domiciliato, pagabile presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A.; i relativi oneri, indicati in € 2,60, sono a carico del prestatore e trattenuti dall’INPS.
Le operazioni di registrazione e di comunicazione possono essere svolte:
- direttamente da utilizzatori e prestatori tramite credenziali personali (PIN INPS, SPID o CNS);
- tramite contact center INPS;
- da intermediari abilitati ex legge n. 12/1979 e, per specifiche attività, dagli enti di patronato.
Libretto Famiglia: funzionamento e adempimenti
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro, utilizzabili per prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore è ripartito in:
- 8,00 euro al prestatore;
- 1,65 euro di contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- 0,25 euro di premio INAIL;
- 0,10 euro per oneri di gestione.
L’utilizzatore deve comunicare, al termine della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo, i dati del prestatore, il luogo, il numero di titoli impiegati, la durata, l’ambito di svolgimento e le ulteriori informazioni utili. La comunicazione avviene tramite calendario giornaliero gestito dalla procedura INPS.
Se il prestatore rientra in una delle categorie agevolate previste dall’art. 54-bis, comma 8, l’utilizzatore deve darne specifica dichiarazione nella comunicazione. Contestualmente all’invio, il prestatore riceve notifica via email, SMS e MyINPS.
Contratto di prestazione occasionale: compenso, limiti e comunicazioni
Il Cpo è il contratto con cui l’utilizzatore acquisisce, in forma semplificata, prestazioni occasionali o saltuarie di ridotta entità. Il compenso è liberamente pattuito, ma non può essere inferiore a 9 euro l’ora; il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, anche se la prestazione dura meno di quattro ore. Le ore successive sono remunerate nel rispetto del minimo orario.
Sugli importi spettano all’utilizzatore:
- contribuzione IVS alla Gestione separata INPS nella misura del 33,0%;
- premio INAIL nella misura del 3,5%;
- oneri di gestione dell’1,0%.
La comunicazione preventiva e di rendicontazione è unificata: almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere tramite piattaforma INPS o contact center i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo, data e ora di inizio e termine, il settore di impiego e ogni altra informazione utile. La procedura avviene tramite calendario giornaliero.
Se la prestazione non viene resa per ragioni straordinarie, l’utilizzatore può revocare la dichiarazione entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per la prestazione. Decorso tale termine, l’INPS integra il compenso nel primo prospetto paga utile, accredita i contributi e trattiene gli oneri gestionali. La circolare segnala che l’Istituto effettua controlli automatici sulle revoche e che, quando la prestazione risulti effettivamente svolta nonostante la revoca, si applicano le sanzioni in materia di lavoro nero.
Regime speciale per le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni possono usare il Cpo soltanto per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto dei vincoli di spesa per il personale. L’utilizzo è ammesso esclusivamente per:
- progetti speciali rivolti a soggetti in povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali;
- lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- attività di solidarietà in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Per le PA non opera il divieto connesso al superamento della soglia di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
Regime speciale per l’agricoltura
Nel settore agricolo il Cpo è possibile solo per prestazioni rese da:
- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani under 25 iscritti a scuola o università;
- disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario o altre misure di sostegno al reddito.
I lavoratori non devono risultare iscritti negli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato di più recente pubblicazione. Il compenso minimo orario è ancorato alla retribuzione prevista dal CCNL degli operai agricoli e florovivaisti e viene indicato, per area, nei seguenti importi:
- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.
Anche in agricoltura il compenso giornaliero non può essere inferiore alla remunerazione di quattro ore. La comunicazione all’INPS, da effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio, può riguardare un arco temporale da uno a tre giorni consecutivi; in caso di mancato svolgimento per cause straordinarie, la revoca è possibile entro le ore 24 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale indicato. Se la prestazione si colloca a cavallo di due mesi, il pagamento avviene il mese successivo alla data finale dell’arco temporale.
Gestione dei versamenti e dei pagamenti
Per utilizzare LF o Cpo, l’utilizzatore deve preventivamente alimentare il portafoglio telematico con somme destinate a compensi, contribuzione e oneri di gestione. I versamenti possono essere effettuati:
- con F24 Elementi identificativi (ELIDE), usando la causale "LIFA" per il Libretto Famiglia e "CLOC" per il Contratto di prestazione occasionale; per le PA si usa l’F24EP;
- mediante strumenti di pagamento elettronico tramite pagoPA, accessibili dal servizio "Prestazioni Occasionali" del Portale dei Pagamenti INPS.
La circolare precisa che non è ammessa la compensazione dei crediti ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Le somme versate sono di norma utilizzabili entro 7 giorni. Nel Libretto Famiglia ogni versamento deve essere pari a 10 euro o multipli; nel Cpo l’importo è liberamente determinato dall’utilizzatore.
La trattenuta per gli oneri gestionali avviene al momento dell’acquisizione della comunicazione di prestazione; nel Cpo, se la dichiarazione è revocata correttamente, l’importo viene riaccreditato nel portafoglio dell’utilizzatore.
Erogazione dei compensi ai prestatori
Il prestatore riceve notifica dell’avvenuta comunicazione o della sua eventuale revoca tramite email, SMS e MyINPS. L’INPS paga i compensi entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione e rende disponibile il prospetto paga mensile con dati dell’utilizzatore, compensi, contribuzione INPS/INAIL e ulteriori informazioni utili.
Il pagamento avviene:
- tramite accredito sul conto corrente indicato in fase di registrazione;
- in mancanza di IBAN, con bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane, con spese a carico del prestatore e disponibilità delle somme entro il 15 del mese successivo.
Profili sanzionatori e regolarizzazione
Il superamento dei limiti economici previsti dall’art. 54-bis o del limite di 280 ore comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo il limite di durata è parametrato alla retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo di riferimento.
La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva o dei divieti di utilizzo previsti dal comma 14 dell’art. 54-bis comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascuna giornata di lavoro per la quale sia accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida. La sanzione non si applica alle pubbliche amministrazioni.
Disciplina transitoria: bonus baby sitting e buoni lavoro accessorio
La circolare chiarisce infine il regime transitorio. I voucher baby sitting continueranno a essere emessi fino al 31 dicembre 2017 con le modalità previste dal d.lgs. n. 81/2015; dal gennaio 2018 il bonus baby sitting sarà erogato secondo le regole del Libretto Famiglia, secondo istruzioni successive.
Resta inoltre ferma l’utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei buoni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, continuando a usare le relative procedure informatiche.
Punti principali
Quadro normativo e nozione di prestazioni occasionali
L’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, disciplina compiutamente il lavoro occasionale attraverso due strumenti distinti: Libretto Famiglia (LF) e Contratto di prestazione occasionale (Cpo). Le due forme si rivolgono a categorie diverse di utilizzatori e presentano regole specifiche su oggetto della prestazione, compensi minimi, contribuzione e adempimenti informativi.
Limiti economici, fiscali e di durata
Le prestazioni occasionali sono soggette a limiti annui riferiti all’anno civile: massimo 5.000 euro per ciascun prestatore verso tutti gli utilizzatori, 5.000 euro per ciascun utilizzatore verso tutti i prestatori e 2.500 euro per le prestazioni rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Gli importi sono calcolati al netto di contributi, premi INAIL e costi di gestione. Per alcune categorie di prestatori il limite relativo all’utilizzatore si computa al 75%. I compensi non incidono sullo stato di disoccupazione, sono rilevanti ai fini del permesso di soggiorno e sono esenti IRPEF. È previsto anche un limite di durata pari a 280 ore annue, con disciplina specifica per l’agricoltura.
Soggetti ammessi e divieti di utilizzo
Il Libretto Famiglia è riservato alle persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività professionale o d’impresa e può essere usato solo per lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare. Il Cpo può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti privati e pubbliche amministrazioni, con regole speciali per PA e agricoltura. Non è consentito ricorrere alle prestazioni occasionali con lavoratori già in rapporto subordinato o co.co.co. con l’utilizzatore, né se tali rapporti sono cessati da meno di sei mesi. Ulteriori divieti riguardano l’edilizia e settori affini, le attività di escavazione e lavorazione lapidea, miniere, cave e torbiere, gli appalti di opere o servizi e, salvo eccezioni, l’agricoltura.
Adempimenti telematici, registrazione e comunicazioni
Utilizzatori e prestatori devono registrarsi preventivamente sulla piattaforma INPS "Prestazioni Occasionali". Le operazioni possono essere svolte direttamente dagli interessati, tramite contact center, oppure, per specifiche attività, da intermediari ex legge n. 12/1979 e patronati. Il prestatore deve indicare l’IBAN per l’accredito del compenso; in mancanza, il pagamento avviene con bonifico domiciliato, con oneri a carico del prestatore. Per il LF l’utilizzatore comunica i dati entro il terzo giorno del mese successivo; per il Cpo la comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, con possibilità di revoca entro le 24 del terzo giorno successivo. La piattaforma invia notifiche al prestatore via email, SMS e MyINPS e consente la conferma dello svolgimento della prestazione.
Compensi, contribuzione e pagamenti
Per il Libretto Famiglia ogni titolo vale 10 euro, di cui 8 euro al prestatore, 1,65 euro alla Gestione separata, 0,25 euro all’INAIL e 0,10 euro per gli oneri di gestione. Nel Cpo il compenso minimo è 9 euro l’ora e almeno 36 euro per giornata, anche se la prestazione dura meno di quattro ore; si aggiungono contributo INPS IVS del 33%, premio INAIL del 3,5% e oneri di gestione dell’1%. L’utilizzatore deve preventivamente alimentare il portafoglio telematico tramite F24 ELIDE, F24EP per le PA oppure pagoPA; le somme sono normalmente utilizzabili entro 7 giorni. L’INPS eroga i compensi entro il 15 del mese successivo e accredita anche i contributi alla Gestione separata, trasferendo poi all’INAIL i premi secondo cadenza semestrale.
Regime speciale per pubbliche amministrazioni e agricoltura
Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al Cpo solo per esigenze temporanee o eccezionali, in progetti speciali per categorie svantaggiate, lavori di emergenza, attività di solidarietà e organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Per esse non opera il limite dei cinque dipendenti a tempo indeterminato. Nel settore agricolo il Cpo è ammesso solo per prestazioni rese da pensionati, giovani studenti under 25, disoccupati e percettori di integrazioni salariali o altre misure di sostegno al reddito, purché non iscritti negli elenchi OTD; il compenso minimo segue i livelli del CCNL operai agricoli e florovivaisti per area di appartenenza.
Sanzioni, trasformazione del rapporto e disciplina transitoria
Il superamento dei limiti economici o della durata di 280 ore comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. La mancata comunicazione preventiva o la violazione dei divieti dell’art. 54-bis comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascuna giornata di lavoro, senza diffida; la sanzione non si applica alle pubbliche amministrazioni. La circolare chiarisce infine il regime transitorio del bonus baby sitting, che continua fino al 31 dicembre 2017 secondo le regole del lavoro accessorio, mentre dal gennaio 2018 sarà erogato secondo le modalità del Libretto Famiglia; restano utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 anche i buoni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 25/2017.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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