Circolare numero 108 del 06-07-2017
Premessa Disciplina del servizio civile universale su base volontaria e riscatto ai fini pensionistici dei corrispondenti periodi2.1 Informazioni generali2.2 Riscatto ai fini pensionistici2.3 Presentazione della domanda di riscatto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina generale del servizio civile universale introdotta dal d.lgs. n. 40/2017, con particolare attenzione al rapporto di servizio, ai requisiti di partecipazione, alla durata e al trattamento economico degli operatori volontari. La parte centrale riguarda la possibilità di riscattare ai fini pensionistici i periodi di servizio civile universale su base volontaria per gli iscritti alle principali gestioni previdenziali, secondo le regole dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 e con calcolo dell’onere in regime contributivo. Sono inoltre indicate le modalità telematiche di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e l’assenza di termini di decadenza.
Servizio civile universale e riscatto dei periodi ai fini pensionistici
Servizio civile universale e riscatto dei periodi ai fini pensionistici
La circolare fornisce indicazioni generali sulla disciplina del servizio civile universale introdotta dal d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed entrato in vigore il 18 aprile 2017. Il provvedimento sostituisce e aggiorna la disciplina del servizio civile nazionale, definendo il nuovo istituto e chiarendone i profili rilevanti anche in materia previdenziale.
Finalità e assetto del servizio civile universale
Il servizio civile universale è finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, con richiamo anche agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione. Il decreto disciplina programmazione, organizzazione e attuazione del servizio, ruoli degli enti coinvolti, compiti degli operatori volontari, controlli sulle attività e finanziamento.
Soggetti ammessi, rapporto di servizio e durata
Possono accedere al servizio, su base volontaria e tramite bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 anni. Il rapporto si instaura con la sottoscrizione del contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La circolare precisa che tale rapporto non è assimilabile a lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta sospensione né cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia o all’estero e ha durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.
Trattamento economico, fiscale e incompatibilità
Gli assegni attribuiti agli operatori volontari sono esenti da imposizione tributaria e non imponibili ai fini previdenziali. Gli operatori non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo qualora incompatibili con il corretto espletamento del servizio. Al termine del servizio svolto senza demerito, la Presidenza del Consiglio dei ministri rilascia un attestato con l’indicazione del periodo prestato e delle attività svolte.
Riscatto dei periodi ai fini pensionistici
Il punto centrale della circolare riguarda la riscattabilità dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria. L’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 prevede che tali periodi siano riscattabili, in tutto o in parte, su domanda dell’assicurato, per gli iscritti:
- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il riscatto è ammesso senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile e con le modalità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, purché i periodi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi richiamati.
La circolare evidenzia che la disposizione ripropone il regime già previsto per il servizio civile nazionale volontario successivo al 1° gennaio 2009. Inoltre, il richiedente deve risultare iscritto a una delle gestioni indicate; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione in cui il riscatto viene richiesto.
Assenza di copertura contributiva e calcolo dell’onere
Un ulteriore requisito è che i periodi di servizio civile universale da riscattare non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, non solo nella gestione presso cui si presenta domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla legge.
Per il calcolo dell’onere trovano applicazione i criteri dell’art. 4 del d.lgs. n. 184/1997, che estende ai casi di riscatto soggetti all’art. 13 della legge n. 1338/1962 le disposizioni sul riscatto dei corsi universitari. Poiché i periodi riscattabili dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 saranno valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, l’onere è determinato con il meccanismo percentuale di cui all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997.
Il calcolo avviene applicando l’aliquota contributiva di finanziamento vigente alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui opera il riscatto. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo da riscattare.
L’onere è interamente a carico dell’interessato e può essere versato:
- in unica soluzione;
- oppure fino a un massimo di 120 rate mensili, corrispondenti a 10 anni, senza applicazione di interessi.
Presentazione della domanda
La domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza e può essere presentata anche limitatamente a una parte dei periodi di servizio civile universale svolti. La presentazione è esclusivamente telematica e avviene secondo le modalità già previste per le altre domande di riscatto di periodi contributivi.
Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione di responsabilità anche penale per quanto dichiarato, attestante:
- il periodo di servizio effettuato;
- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- il progetto di servizio civile approvato;
- l’ente presso cui è stata svolta l’attività.
Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS, il servizio è disponibile sul sito INPS nel percorso Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi. Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici il servizio è accessibile dal percorso Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati.
Rinvio alla disciplina previgente
Per quanto non espressamente indicato, la circolare rinvia alle disposizioni già emanate in materia di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile nazionale su base volontaria. Questo vale come quadro interpretativo e operativo residuale per gli aspetti non trattati nel testo.
Punti principali
Istituzione del servizio civile universale
Il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed entrato in vigore il 18 aprile 2017, istituisce il servizio civile universale e ne rivede la disciplina. Il servizio è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
Soggetti ammessi e caratteristiche del rapporto
Possono partecipare, su base volontaria e tramite bandi pubblici, cittadini italiani, cittadini UE e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, purché abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni alla data della domanda. Il rapporto si instaura con contratto tra il giovane selezionato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile a lavoro subordinato o parasubordinato, non comporta cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità e può svolgersi in Italia o all’estero per una durata tra 8 e 12 mesi.
Trattamento economico e divieti
Gli assegni percepiti dagli operatori volontari sono esenti da imposizione tributaria e non imponibili ai fini previdenziali. Gli operatori non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibili con il corretto svolgimento del servizio. Al termine del servizio svolto senza demerito viene rilasciato un attestato con l’indicazione del periodo e delle attività svolte.
Riscatto ai fini pensionistici
I periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, per gli iscritti al FPLD, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO e alla Gestione Separata, sempre che non siano già coperti da contribuzione in alcun regime. Il riscatto avviene a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.
Condizioni, calcolo dell’onere e pagamento
La facoltà di riscatto richiede l’iscrizione a una delle gestioni previdenziali richiamate, condizione ritenuta integrata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione presso cui si presenta la domanda. I periodi non devono risultare coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, neppure in altri regimi previdenziali. L’onere è calcolato con il criterio percentuale dell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota di finanziamento vigente alla data della domanda sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti. Il costo è interamente a carico dell’interessato e può essere versato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili senza interessi.
Domanda telematica e documentazione
La domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza e può riguardare anche solo una parte dei periodi di servizio civile effettuati. Deve essere presentata esclusivamente in via telematica, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il periodo svolto, i requisiti normativi, il progetto approvato e l’ente presso cui è stata prestata l’attività. Per i dipendenti privati, inclusa la gestione PALS, il servizio è disponibile sul sito INPS nel percorso indicato dalla circolare; per i dipendenti pubblici è accessibile nell’area dedicata alla Gestione dipendenti pubblici.
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