Circolare numero 105 del 03-07-2017
La circolare, volta ad agevolare l’armonizzazione delle lavorazioni sul territorio nazionale, è divulgativa dei principali orientamenti assunti nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema, in riscontro ai quesiti pervenuti dalle Strutture territoriali coinvolte nelle attività in argomento. Si tratta, in particolare, delle istruzioni sulle voci retributive valorizzabili ai fini del calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito, con particolare riguardo alle prestazioni a tutela della malattia; sui rapporti tra prestazioni di malattia e percezione di trattamenti pensionistici; sulla gestione della fatturazione elettronica effettuata dal Ministero della Salute e pervenuta nell’ambito dei flussi di gestione relativamente agli oneri a carico Inps, in presenza di visite mediche di controllo; sul rimborso delle spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia in Italia, costituenti voci di spesa non a carico Inps; sull’incompatibilità della temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune - cosiddetta Legge Focaccia - con lo svolgimento di attività lavorativa (che fornisca una fonte di sostentamento alternativa al lavoro marittimo, con la correlata tutela previdenziale ed assistenziale) nonché con la tutela dello stato di disoccupazione - N.A.S.P.I.- Indice: Premessa 1) Voci retributive valorizzabili. 2) Rapporti tra prestazioni di malattia e pensioni. 2.1) Compatibilità tra assegno ordinario di invalidità e prestazioni di malattia. 2.2) Incompatibilità delle pensioni di inabilità con le prestazioni di malattia. 2.3) Incumulabilità. 3) Fatturazione elettronica visite mediche di controllo richieste per i lavoratori marittimi. 4) Rimborso spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia. 5) Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune. Legge Focaccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indirizzi operativi sulla gestione delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, dopo il trasferimento all’Inps delle attività già svolte da Casse marittime, Ipsema e Inail. Tratta in particolare la valorizzazione delle voci retributive, la compatibilità tra indennità di malattia e trattamenti pensionistici o di invalidità, la fatturazione elettronica delle visite mediche di controllo, il rimborso delle spese di viaggio in caso di sbarco per malattia e la disciplina dell’indennità per temporanea inidoneità all’imbarco (legge Focaccia).
Istruzioni operative su malattia, pensioni e altre prestazioni per i lavoratori marittimi
Istruzioni operative sulle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi
La circolare fornisce indirizzi operativi in materia di prestazioni di malattia e prestazioni connesse per i lavoratori marittimi, nel quadro del trasferimento all’Inps della gestione diretta delle attività già svolte da Casse marittime, Ipsema e Inail dal 1° gennaio 2014. L’intervento chiarisce diversi profili applicativi di interesse previdenziale e amministrativo, con particolare attenzione alla prova delle voci retributive, ai rapporti tra malattia e trattamenti pensionistici, alle visite mediche di controllo, ai rimborsi spese di viaggio e all’indennità per temporanea inidoneità all’imbarco.
Quadro generale e finalità dell’intervento
La circolare si inserisce nel percorso avviato con le prime istruzioni operative del 23 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti. L’obiettivo è uniformare la gestione di questioni ricorrenti nella tutela della malattia dei marittimi, tenendo conto delle peculiarità del settore, della disciplina del collocamento della gente di mare e delle particolari regole che governano i trattamenti pensionistici e assistenziali di categoria.
Voci retributive valorizzabili ai fini della prestazione
Ai fini del calcolo dell’indennità di malattia, resta fermo che il datore di lavoro è responsabile della comunicazione all’Istituto degli elementi retributivi del periodo di riferimento. Nel settore marittimo tale attività presenta complessità particolari, poiché la retribuzione può derivare da una pluralità di fonti: contrattazione collettiva nazionale, contrattazione aziendale e, frequentemente, contratti individuali di arruolamento con riconoscimento di bonus economici legati a professionalità e responsabilità di bordo.
Per tale ragione, la circolare evidenzia che non può escludersi in via aprioristica la valorizzazione di importi elevati o apparentemente non allineati agli standard del settore, potendo sussistere differenze retributive anche rilevanti tra lavoratori con le medesime qualifiche. Le strutture territoriali devono quindi svolgere specifici approfondimenti istruttori, acquisendo dal datore di lavoro:
- contratto aziendale, se presente;
- contratti individuali di arruolamento;
- lettere di incarico;
- altra documentazione utile alle verifiche amministrative.
Se la documentazione è adeguata e i requisiti risultano sussistenti, le somme possono essere considerate nel calcolo della prestazione, con acquisizione agli atti della relativa prova. Se invece permangono contestazioni su singole componenti retributive, la pratica va comunque definita e al lavoratore deve essere comunicata l’esclusione delle voci non adeguatamente documentate, con motivazione esplicita.
Rapporti tra prestazioni di malattia e pensioni
La circolare affronta il tema della compatibilità tra indennità di malattia e trattamenti pensionistici, richiamando la disciplina generale già contenuta in precedenti circolari e messaggi.
In linea generale, per il lavoratore marittimo che percepisce una pensione, il diritto all’indennità di malattia non compete per eventi insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la malattia è iniziata entro il periodo di copertura assicurativa. La regola, tuttavia, va letta alla luce delle peculiarità del settore marittimo, tra cui:
- la coincidenza, di regola, tra sbarco e cessazione del rapporto di lavoro, salvo i lavoratori in continuità di rapporto;
- la durata della copertura assicurativa pari a 28 giorni.
Resta invece indennizzabile la malattia iniziata prima della cessazione del rapporto, anche per il periodo successivo alla cessazione stessa.
La circolare ricorda inoltre che, secondo la normativa sul collocamento della gente di mare, è possibile instaurare rapporti di lavoro anche in presenza di trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa; in tali casi può essere riconosciuta la tutela di malattia, purché l’evento sia iniziato in costanza di rapporto. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, la permanenza del rapporto anche dopo lo sbarco consente parimenti la compatibilità tra pensione compatibile e diritto alle indennità di malattia.
Infine, viene richiamato l’articolo 5 del decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, che pone limiti alla corresponsione di trattamenti economici e indennità per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La circolare precisa però che tali limitazioni non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito dalla legge n. 831/1938.
Assegno ordinario di invalidità e pensioni di inabilità
Quanto all’assegno ordinario di invalidità, la circolare conferma che per i lavoratori marittimi si applicano le istruzioni già vigenti: l’indennità di malattia può essere riconosciuta soltanto nei periodi in cui sia accertabile, sotto il profilo sanitario, una riacutizzazione o una complicanza della patologia che ha determinato il beneficio.
Più incisiva è la disciplina delle pensioni di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. In via generale, tali trattamenti sono incompatibili con i compensi per attività lavorativa svolta successivamente alla concessione della pensione e, per loro natura sostitutiva della retribuzione, risultano normalmente incompatibili anche con l’indennità di malattia. Se sopravviene una causa di incompatibilità, il pensionato deve darne immediata comunicazione all’Istituto, che procede alla revoca della pensione. La revoca interviene anche quando l’interessato recuperi la capacità fisica di svolgere attività lavorativa.
Regime specifico per i marittimi titolari di pensione di inabilità alla navigazione
Per i lavoratori marittimi la circolare illustra una disciplina speciale, connessa alla classificazione della gente di mare in tre categorie. Per l’iscrizione nelle categorie I e II sono richiesti requisiti più stringenti, anche in relazione all’idoneità fisica; la perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dalle matricole della gente di mare. Per la III categoria, invece, sono previsti requisiti meno incisivi, per cui è possibile l’iscrizione anche in presenza di sopravvenuta carenza di idoneità fisica rispetto alle prime due categorie.
L’accertamento dei requisiti è affidato alle Autorità Marittime, secondo la normativa sul collocamento della gente di mare, che prevede il rilascio delle attestazioni di idoneità all’esercizio delle mansioni.
Sotto il profilo pensionistico, la circolare ricorda che:
- il lavoratore marittimo di I o II categoria, in possesso dei requisiti di legge, può ottenere la pensione di inabilità alla navigazione a seguito di accertamento sanitario effettuato dalle commissioni mediche previste dalla normativa richiamata;
- per gli altri lavoratori marittimi l’accertamento sanitario è effettuato dall’Inps;
- in entrambi i casi, il riconoscimento della pensione ordinaria per inabilità alla navigazione richiede 520 settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione.
Alla luce di ciò, il lavoratore titolare di pensione di inabilità alla navigazione può ottenere le prestazioni temporanee di malattia, purché iscritto nella III categoria della gente di mare. Diversamente, se un titolare di pensione per inabilità ordinaria o privilegiata alla navigazione viene iscritto nelle matricole di I o II categoria, la pensione deve essere revocata con decorrenza dalla ripresa dell’attività lavorativa.
Incompatibilità tra assegno ordinario di invalidità, pensioni di inabilità e indennità di malattia
La circolare chiarisce che l’assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/1984 è incompatibile con le indennità di malattia secondo la disciplina generale, senza specificità ulteriori per i marittimi.
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, compresi:
- i trattamenti pensionistici privilegiati;
- quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- quelli relativi all’inabilità alle mansioni svolte, secondo le disposizioni richiamate.
La circolare richiama inoltre il regime dell’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, secondo cui le quote di pensioni dirette di anzianità, invalidità e assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente.
Nella domanda di pensione telematica l’interessato deve sottoscrivere l’avvertenza circa l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale svolgimento di attività lavorativa autonoma o dipendente dopo la cessazione dal servizio.
Fatturazione elettronica delle visite mediche di controllo
Per le visite mediche di controllo richieste per i lavoratori marittimi, la circolare stabilisce che il pagamento delle fatture emesse dal Ministero della Salute può avvenire esclusivamente se la fattura è emessa in modalità elettronica. Il principio deriva dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica e trova applicazione nell’ambito della gestione delle visite di controllo disciplinate dalle precedenti istruzioni operative.
Per gli aspetti tecnici e procedurali si rinvia alla circolare n. 66 del 28 maggio 2014, richiamata quale riferimento per la generalità dei pagamenti soggetti a fatturazione.
Rimborso delle spese di viaggio in caso di sbarco per malattia
La circolare esclude il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore marittimo sbarcato per malattia. Sebbene in passato tali spese fossero rimborsate dalle Casse marittime ai sensi dell’articolo 26 del regio decreto-legge n. 1918/1937, il successivo trasferimento all’Inps della sola competenza sulle prestazioni economiche di malattia, previsto dall’articolo 74 della legge n. 833/1978, ha circoscritto l’intervento dell’Istituto alla tutela previdenziale in senso stretto.
Dal 1° gennaio 2014, dunque, l’Inps provvede direttamente alle prestazioni per malattia senza assumere oneri aggiuntivi per rimborsi di viaggio, che non rientrano nella propria competenza istituzionale. Per gli eventi di malattia che comportino sbarco, non può quindi essere posto alcun onere economico di tale tipo a carico dell’Istituto.
Indennità per temporanea inidoneità all’imbarco: legge Focaccia
Per l’indennità specifica ed esclusiva prevista dalla legge n. 1486/1962, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013. Viene però ribadito il perimetro sostanziale della prestazione: essa spetta al lavoratore marittimo che, per ragioni psico-fisiche conseguenti all’evento morboso, risulti inidoneo alla navigazione e al lavoro a bordo.
La prestazione è qualificata come compensazione del mancato guadagno e tutela del lavoratore privo di retribuzione e assistenza. Proprio per questa funzione, e sentito il parere dei Ministeri vigilanti, essa non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa diversa da quella marittima.
Inoltre, l’indennità non è compatibile con la percezione della NASpI, poiché quest’ultima ha natura di trattamento previdenziale compensativo dello stato di disoccupazione involontaria e sostitutivo del reddito da lavoro.
Punti principali
Valorizzazione delle voci retributive
Il datore di lavoro resta responsabile della comunicazione all’Inps degli elementi retributivi utili al calcolo dell’indennità di malattia. Dato il particolare assetto retributivo del settore marittimo, le strutture territoriali devono svolgere supplementi istruttori presso il datore di lavoro per acquisire contratti aziendali, contratti individuali di arruolamento, lettere di incarico e altra documentazione utile. Se le voci sono adeguatamente documentate e sussistono i requisiti, possono essere valorizzate ai fini della prestazione; in caso contrario, la pratica va comunque definita e al lavoratore deve essere comunicata l’esclusione delle voci non documentate con relativa motivazione.
Rapporto tra malattia e pensione
Per i lavoratori marittimi percettori di pensione, l’indennità di malattia non spetta per eventi insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la malattia è iniziata entro il periodo di copertura assicurativa. Fanno eccezione le malattie iniziate prima della cessazione, che restano indennizzabili anche dopo. La circolare chiarisce inoltre che, in presenza di pensioni compatibili con attività lavorativa e di rapporti di lavoro validamente instaurati, può operare la tutela di malattia; per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita sussiste parimenti compatibilità con il diritto alle indennità.
Assegno ordinario di invalidità e pensioni di inabilità
Per l’assegno ordinario di invalidità si confermano le istruzioni già vigenti: l’indennità di malattia è riconoscibile solo nei periodi in cui sia riscontrabile una riacutizzazione o complicanza della patologia che ha dato luogo all’assegno. Le pensioni di inabilità assoluta e permanente, invece, sono in linea generale incompatibili con trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, compresa l’indennità di malattia. In caso di incompatibilità, il pensionato deve comunicarlo immediatamente all’Istituto, che revoca la pensione; la revoca interviene anche se viene recuperata la capacità lavorativa.
Regole specifiche per i marittimi in materia di pensione di inabilità
Per la gente di mare sono richiamate le regole di iscrizione nelle categorie I, II e III e le relative differenze in tema di idoneità fisica. La circolare evidenzia che, per i marittimi di I e II categoria, la perdita dei requisiti di idoneità comporta la cancellazione dalle matricole, mentre la III categoria presuppone requisiti meno stringenti. È possibile riconoscere la pensione di inabilità alla navigazione, con i relativi accertamenti sanitari affidati alle commissioni mediche competenti o all’Inps a seconda della categoria, purché vi siano 520 settimane di contribuzione. Il titolare di pensione di inabilità alla navigazione, se iscritto alla III categoria, può avere diritto alle prestazioni temporanee di malattia; se invece è iscritto nelle matricole di I o II categoria dopo il pensionamento, la pensione va revocata dalla ripresa dell’attività lavorativa.
Incompatibilità con l’assegno ordinario di invalidità e disciplina per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori marittimi non vi sono particolarità rispetto alla disciplina generale: l’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con le indennità di malattia secondo le istruzioni già richiamate. Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità, compresi quelli privilegiati e quelli derivanti da dispensa dal servizio. È richiamato anche il regime dell’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 per le quote di pensione eccedenti il trattamento minimo, cumulabili al 50% con redditi da lavoro dipendente. L’istanza pensionistica telematica richiede la sottoscrizione dell’avvertenza circa l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale ripresa di attività lavorativa.
Fatturazione elettronica delle visite mediche di controllo
Le fatture emesse dal Ministero della Salute per le visite mediche di controllo richieste per i lavoratori marittimi possono essere pagate solo se emesse in formato elettronico, in attuazione della normativa sulla fatturazione elettronica. Per le modalità operative la circolare rinvia alle istruzioni già fornite per la generalità dei pagamenti oggetto di fatturazione.
Rimborso spese di viaggio in caso di sbarco per malattia
La circolare esclude che l’Inps possa farsi carico delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore marittimo sbarcato per malattia. Tali oneri, pur essendo stati in passato rimborsati dalle Casse marittime, non rientrano nella competenza istituzionale dell’Istituto dopo il trasferimento della gestione delle prestazioni economiche per malattia. Di conseguenza, nessun rimborso di viaggio può essere posto a carico dell’Inps per eventi di malattia che comportino lo sbarco.
Indennità per temporanea inidoneità all’imbarco (legge Focaccia)
Per l’indennità specifica prevista dalla legge n. 1486/1962, la circolare rinvia alle istruzioni già emanate e ribadisce che la prestazione spetta al lavoratore marittimo che, per ragioni psico-fisiche conseguenti all’evento morboso, risulti inidoneo alla navigazione e al lavoro a bordo. L’indennità ha natura compensativa del mancato guadagno ed è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa diversa da quella marittima. È inoltre incompatibile con la NASpI, poiché quest’ultima è un trattamento sostitutivo del reddito da lavoro in caso di disoccupazione involontaria.
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