Sentenza del 18/04/2016 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Credito del socio - Rinuncia - Sopravvenienza attiva - Credito da lavoro autonomo - Ritenuta fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale della rinuncia dei soci a un credito originariamente derivante da lavoro autonomo e successivamente trasferito mortis causa. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la rinuncia producesse una sopravvenienza attiva o comunque non fosse soggetta a ritenuta perché il credito non era stato materialmente incassato. La decisione ha invece ritenuto che il credito conservasse la propria natura originaria anche dopo il trasferimento ereditario e che, con la rinuncia, fosse da considerare conseguito e utilizzato ai fini fiscali.
La decisione
La rinuncia non è stata qualificata come sopravvenienza attiva, ma come attribuzione di un credito da lavoro autonomo. Sebbene il credito non fosse stato materialmente riscosso, la rinuncia è stata considerata equiparabile, ai fini tributari, al conseguimento e all’utilizzo del reddito. Pertanto, la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta fiscale prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, agendo quale sostituto d’imposta. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La rinuncia a un credito non determina automaticamente una sopravvenienza attiva imponibile in capo al debitore; la qualificazione dell’operazione deve essere coordinata con la natura originaria del credito e con le altre disposizioni del TUIR.
Art. 94, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione concorre, secondo la sentenza, a sostenere la conservazione della natura fiscale del credito anche quando esso sia trasferito per successione.
Art. 101, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma è stata utilizzata in correlazione con gli artt. 88 e 94 per escludere che il trasferimento mortis causa alteri la natura originaria del credito.
Art. 25, d.P.R. n. 600/1973
I compensi qualificabili come redditi di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta alla fonte. La ritenuta può risultare dovuta anche quando il reddito non sia riscosso materialmente, se l’operazione di rinuncia equivale fiscalmente al conseguimento o all’utilizzo del credito.
Massime di principio
- La rinuncia a un credito deve essere valutata in base alla natura originaria del credito e non soltanto alla forma giuridica dell’atto o al fatto che il credito sia stato acquisito per successione.
- Il trasferimento mortis causa, di regola, non modifica automaticamente la qualificazione fiscale del credito ereditato.
- Quando la rinuncia comporta, sostanzialmente, il conseguimento o l’utilizzo di un reddito da lavoro autonomo, può sorgere l’obbligo di applicare la ritenuta anche senza un incasso monetario diretto.
- La società debitrice deve verificare se opera come sostituto d’imposta e, in caso positivo, applicare, versare e documentare la ritenuta secondo le regole del d.P.R. n. 600/1973.
- La qualificazione come sopravvenienza attiva non è automatica: occorre distinguere tra rinuncia liberatoria al debito e rinuncia a un credito che conserva una specifica natura reddituale.
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