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Sentenza

Sentenza n. 15536/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento 1) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico Prot. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS- del 06.02.2026 notificato il 6 febbraio 2026 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Unità di Supporto; 2) del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia S.O.T. di Padova ha disposto la cancellazione del ricorrente dall’elenco RIES, prot. -OMISSIS-, notificato in data 16 ottobre 2025 dall’A.D.M. –S.O.T. di Padova; 3) dell’atto con cui l’Amministrazione ha ordinato al Concessionario di Stato l’interruzione del rapporto contrattuale con il ricorrente comunicato il 17 febbraio 2026; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202602175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico, cancellazione dell’operatore dall’elenco RIES e conseguente ordine al concessionario di interrompere il rapporto contrattuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’operatore ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico, la cancellazione dall’elenco RIES e l’ordine rivolto al concessionario di interrompere il rapporto. La cancellazione era stata disposta in ragione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nel 2021, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2021, con condanna a un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per bancarotta fraudolenta documentale. In primo luogo, ha dedotto che l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, impedisce alle disposizioni extrapenali di equiparare il patteggiamento alla condanna e rende incompatibile l’automatismo previsto dall’art. 5 del decreto direttoriale istitutivo dell’elenco. In secondo luogo, ha censurato l’automatismo espulsivo per mancata valutazione individuale dell’affidabilità attuale, della natura e risalenza del fatto e della condotta successiva, invocando ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento e i parametri costituzionali richiamati. Ha inoltre sostenuto che la bancarotta fraudolenta documentale non rientra nelle categorie di reati ostativi previste dall’art. 5 e ha lamentato la lesione dell’affidamento, del diritto al lavoro e della libertà d’iniziativa economica, anche per le conseguenze economiche della cancellazione. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto direttoriale e ha sostenuto che la disposizione individua autonomi indici d’inaffidabilità e che il reato è comunque riconducibile alle categorie contemplate.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: la controversia non investiva vizi originari del decreto direttoriale del 2011, ma la sua interpretazione e applicazione alla luce della sopravvenuta disciplina dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; non era quindi necessaria l’impugnazione tempestiva dell’atto generale. Nel merito ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che l’art. 5 del decreto, includendo nella stessa fattispecie ostativa le condanne definitive e le applicazioni della pena ex art. 444 c.p.p. e attribuendo loro il medesimo effetto espulsivo, realizzi un’equiparazione non compatibile con la norma sopravvenuta quando il patteggiamento opera da solo come causa automatica di cancellazione. La sentenza di patteggiamento non è in assoluto irrilevante per l’amministrazione: può essere considerata come elemento fattuale nell’ambito di una valutazione discrezionale e concreta dell’affidabilità. Nel caso, però, l’Agenzia aveva disposto la cancellazione per la sola esistenza del patteggiamento, senza ulteriore istruttoria né motivazione sull’attuale inaffidabilità dell’operatore. Il provvedimento è stato dunque ritenuto illegittimo anche in applicazione del principio tempus regit actum. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti, senza decisione autonoma sulla riconducibilità del reato alle categorie ostative né sulle ulteriori doglianze di proporzionalità e affidamento. Ricorso accolto; spese compensate per la novità della questione, con obbligo di restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    Come evidenziato dal legislatore della riforma, la sentenza di patteggiamento, in assenza di pene accessorie, non produce più gli effetti derivanti dalle disposizioni extrapenali che ne presuppongano l’equiparazione alla sentenza di condanna; disposizione che esprime una chiara volontà di ridimensionare la rilevanza automatica del patteggiamento negli ordinamenti diversi da quello penale e di evitare che da tale pronuncia discendano conseguenze sfavorevoli rigidamente predeterminate.

    In assenza di pene accessorie, la disposizione preclude che il solo patteggiamento produca automaticamente effetti sfavorevoli previsti da norme extrapenali che lo equiparino alla condanna. Il patteggiamento può tuttavia essere considerato come elemento fattuale nell’ambito di un’autonoma e concreta valutazione amministrativa.

  • art. 5 decreto direttoriale 9 settembre 2011, n. 31857

    Deve pertanto ritenersi che l’art. 5 del Decreto Direttoriale 9 settembre 2011, n. 31857, ove interpretato nel senso di imporre un simile automatismo, si ponga in contrasto con il significato precettivo del sopravvenuto art. 445, comma 1-bis, c.p.p. e debba conseguentemente essere letto in modo conforme al nuovo quadro normativo, nel senso che la sentenza di patteggiamento può al più costituire un elemento suscettibile di valutazione nell’ambito di un apprezzamento complessivo dell’affidabilità dell’operatore, ma non può fondare, da sola, un effetto espulsivo automatico.

    La disposizione va letta conformemente all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.: il patteggiamento può concorrere a una valutazione complessiva dell’affidabilità dell’operatore, ma non può costituire da solo causa automatica di cancellazione dal RIES.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002.

    Nonostante la compensazione delle spese di lite, resta fermo l’obbligo di restituzione del contributo unificato.

Massime di principio

  • In assenza di pene accessorie, l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. impedisce di attribuire al patteggiamento, per il solo fatto che una disposizione extrapenale lo equipari alla condanna, un effetto sfavorevole automatico.
  • La sentenza di patteggiamento non è necessariamente irrilevante nell’azione amministrativa: può essere considerata come elemento fattuale nell’ambito di un’autonoma valutazione discrezionale e concreta dell’affidabilità dell’interessato e della sua incidenza sull’interesse pubblico.
  • Quando una disciplina amministrativa menziona congiuntamente condanne definitive e patteggiamenti e l’amministrazione usa il patteggiamento come causa autosufficiente di esclusione o cancellazione, la disposizione deve essere interpretata conformemente all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; il solo patteggiamento non può fondare l’effetto espulsivo automatico.
  • Non è necessaria l’impugnazione dell’atto amministrativo generale presupposto quando la controversia non ne contesta i vizi originari, ma riguarda la corretta interpretazione e applicazione della disciplina alla luce di una norma sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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