Cassazione Penale, Sentenza n. 28902/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. per far cessare gli effetti pregiudizievoli di decisioni nazionali ritenute in violazione dell'art. 6 CEDU: la Corte EDU aveva accertato che la Corte d'assise d'appello di Catania aveva riformato l'assoluzione in appello sulla base di una diversa interpretazione delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia senza procedere alla loro escussione diretta (in particolare Emanuele Celona), violando i principi di oralità e immediatezza e incidendo sull'esito del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la richiesta ai sensi dell'art. 628-bis: ha revocato la propria sentenza n. 26390/2017 e ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di Catania nella parte interessata, disponendo la rinnovazione circoscritta dell'istruttoria. In particolare il giudice del rinvio dovrà, se intende riformare l'assoluzione di primo grado, rinnovare l'escussione del collaboratore Emanuele Celona e altresì di Giancarlo Giugno se ritenuto rilevante; gli altri mezzi già acquisiti non devono necessariamente essere rinnovati. Sul tema della sospensione dell'esecuzione della pena la Corte ha chiarito i limiti dell'intervento della Corte di cassazione (può sospendere l'esecuzione ma non applicare misure coercitive sostitutive) e ha rinviato alla corte del rinvio la verifica sulla concreta scarcerazione, anche in relazione ad altre condanne in continuazione.
Norme richiamate
art. 628-bis cod. proc. pen.
prevede la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione e disciplina revoca, rinvio e sospensione dell'esecuzione ove ricorrano i presupposti
Consente alla Corte di cassazione di accogliere la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte EDU ha avuto incidenza effettiva sulla sentenza nazionale, revocare la propria decisione e disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si era verificata la violazione; la riapertura va limitata agli aspetti pertinenti alla violazione.
art. 6 CEDU
Tutela il diritto a un giusto processo; nella fattispecie la Corte EDU ha ritenuto violati i diritti della difesa per la mancata escussione di testimoni decisivi in appello.
art. 611 cod. proc. pen.
Regola il procedimento in camera di consiglio; l'art. 628-bis rinvia a tale modalità per la decisione sulla richiesta.
art. 635 cod. proc. pen.
la corte di appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza
L'art. 628-bis rimanda ad art. 635 per la sospensione dell'esecuzione ma la Corte di cassazione, per limiti di competenza costituzionale e di impugnabilità, può solo disporre la sospensione senza contemperare con misure coercitive sostitutive.
art. 111 Cost.
Principio del doppio grado e delle garanzie processuali; utilizzato per delimitare la competenza della Corte di cassazione a non adottare provvedimenti che richiederebbero giurisdizione di merito o un grado superiore di impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 art. 36
Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 628-bis e il titolo dedicato ai rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU.
Massime di principio
- Se la Corte EDU accerta che in appello è stata riformata un'assoluzione basandosi su dichiarazioni non rinnovate in contraddittorio, sussiste violazione dell'art. 6 CEDU e il rimedio nazionale può prevedere l'annullamento con rinvio per rinnovare l'escussione dei testimoni decisivi.
- L'art. 628-bis consente alla Corte di cassazione di revocare le proprie decisioni e di disporre la riapertura del processo solo entro i limiti della violazione accertata dalla Corte EDU; la riapertura deve essere circoscritta agli atti o alle prove la cui mancata assunzione ha determinato la violazione.
- La Corte di cassazione può adottare provvedimenti volti a rimuovere gli effetti pregiudizievoli del giudicato (revoca e rinvio), ma non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare l'attendibilità dei testimoni; spetta al giudice del rinvio riesaminare i ricordi e le dichiarazioni rinnovate.
- Un risarcimento da parte della Corte EDU non esclude la necessità di rimuovere gli effetti del giudicato nazionale: il rimedio interno può richiedere effettive misure processuali (rinvio e rinnovazione istruttoria).
- Sulla sospensione dell'esecuzione della pena la Corte di cassazione può disporre la sospensione prevista dall'art. 628-bis, ma non imporre misure coercitive alternative che spettano al giudice del rinvio; la concreta scarcerazione va valutata in sede di rinvio considerando tutte le condanne concorrenti.
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