Sentenza del 13/06/2016 n. 5533 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - Accertamento integrativo - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Valutazione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva annullato un nuovo avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2005. Lo stesso periodo e la stessa imposta erano già stati oggetto di verifica e di accertamento con adesione. L'Ufficio sosteneva che il secondo accertamento fosse legittimo perché fondato su nuovi elementi emersi da una successiva verifica dell'Ufficio Grandi Contribuenti, nonché perché la prima verifica della Guardia di Finanza sarebbe stata parziale. Invocava inoltre il raddoppio dei termini per la presunta rilevanza penale della condotta del contribuente. La società resistente contestava che l'Agenzia avesse indicato o dimostrato quali fossero i nuovi elementi sopravvenuti e negava la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento del secondo avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse specificamente indicato né documentato gli elementi nuovi conosciuti dopo il precedente accertamento con adesione. Una diversa o più approfondita valutazione degli stessi dati già disponibili, anche se effettuata da un diverso ufficio dell'Amministrazione finanziaria, non integra il requisito della novità. Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi, compresa la questione del raddoppio dei termini. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, D.Lgs. 218/1997
La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dagli articoli 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali.
Dopo un accertamento con adesione l'Amministrazione può emettere un ulteriore accertamento solo nei casi previsti dalla norma. La sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi deve essere concreta, successiva, specificamente indicata e dimostrata; non è sufficiente una nuova valutazione di elementi già conosciuti.
Art. 43 D.P.R. 600/1973
Il potere di integrazione o modificazione dell'accertamento è subordinato alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
L'accertamento integrativo in materia di imposte sui redditi non può fondarsi sugli stessi elementi di fatto del precedente accertamento. I nuovi elementi devono essere stati conosciuti dall'Ufficio dopo la notificazione dell'atto originario.
Art. 57 D.P.R. 633/1972
L'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accertamento è ammesso in presenza di nuovi elementi conosciuti dall'Amministrazione.
Nel settore IVA il secondo avviso deve indicare non solo i nuovi elementi, ma anche gli atti e i fatti attraverso i quali l'Amministrazione li ha acquisiti, così da permettere di verificare la loro effettiva posteriorità.
Art. 15 D.Lgs. 546/1992
La disposizione è stata richiamata quale base per la regolazione delle spese processuali, che nel caso concreto sono state compensate.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
La particolare complessità della controversia e l'evoluzione giurisprudenziale hanno giustificato la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Cass. civ., n. 6459/2010; Cass. civ., n. 16391/2002
Il secondo avviso deve indicare i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso cui sono stati acquisiti, per consentire il controllo sulla loro effettiva posteriorità.
Cass. civ., n. 10526/2006
La novità non sussiste quando vi sia soltanto una diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito, né quando la nuova valutazione provenga da un ufficio o organo diverso della stessa Amministrazione.
Cass. civ., n. 451/2002
Gli accertamenti integrativi non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente accertamento e la conoscenza dei nuovi elementi deve essere successiva alla notificazione dell'atto originario.
Cass. civ., n. 8029/2013
Con l'emissione dell'atto di rettifica l'Ufficio consuma il proprio potere di accertamento rispetto al materiale probatorio già disponibile; una rivalutazione dello stesso materiale non consente un accertamento integrativo.
Massime di principio
- Un accertamento successivo allo stesso contribuente, anno e tributo è possibile solo se ricorrono espressamente i presupposti di legge, tra cui la sopravvenuta conoscenza di elementi realmente nuovi.
- L'Amministrazione deve indicare nell'atto quali siano i nuovi elementi, quando li abbia conosciuti e attraverso quali documenti o attività siano stati acquisiti; una semplice affermazione generica non è sufficiente.
- Non costituiscono nuovi elementi una diversa, più approfondita o più severa interpretazione delle prove già disponibili, né il fatto che l'analisi sia stata svolta da un diverso ufficio dell'Amministrazione.
- La natura parziale della prima verifica deve essere concretamente dimostrata e non può essere utilizzata per legittimare automaticamente un nuovo accertamento basato sugli stessi dati.
- In assenza di una specifica indicazione e prova della novità e della posteriorità degli elementi, il secondo avviso di accertamento è illegittimo e deve essere annullato.
- Un eventuale raddoppio dei termini richiede comunque la presenza dei relativi presupposti normativi; se il giudice annulla l'accertamento per mancanza di nuovi elementi, la questione può restare assorbita.
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