Sentenza del 24/09/2015 n. 7561 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI ACCESSORIE - Sospensione esercizio attività - Proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale, applicata quale sanzione accessoria per la mancata emissione di alcuni scontrini fiscali. Ha dedotto la manifesta sproporzione della misura rispetto alla modesta gravità e all'incidenza economica delle violazioni, nonché il contrasto con i principi di equità, buona fede, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. La sospensione, infatti, avrebbe arrecato un pregiudizio significativo all'immagine e alla continuità dell'attività a fronte di infrazioni di limitata rilevanza.
La decisione
La sospensione dell'esercizio dell'attività è stata ritenuta illegittima perché manifestamente sproporzionata rispetto alle violazioni contestate. La decisione valorizza il principio secondo cui anche una sanzione accessoria prevista dalla legge deve essere applicata in modo proporzionato alla gravità concreta dell'infrazione e ai suoi effetti economici. L'Amministrazione non può quindi adottare una misura gravemente pregiudizievole per l'impresa quando le violazioni accertate risultano palesemente modeste.
Norme richiamate
Principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative
La sanzione, comprese quelle accessorie, deve essere adeguata alla gravità effettiva della violazione, alla sua incidenza economica e agli effetti prodotti. Una misura eccessivamente afflittiva rispetto all'illecito può essere dichiarata illegittima.
Principi di equità, buona fede, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
L'esercizio del potere sanzionatorio deve rispettare criteri di ragionevolezza, equilibrio e correttezza amministrativa. L'Amministrazione deve evitare applicazioni automatiche o sproporzionate della sanzione accessoria.
Massime di principio
- Una sanzione accessoria formalmente prevista dalla legge non è automaticamente legittima in ogni caso: deve essere proporzionata alla concreta gravità della violazione.
- Nel valutare la legittimità della sospensione di un'attività occorre considerare il numero e la rilevanza delle infrazioni, la loro incidenza economica e il pregiudizio arrecato all'impresa.
- Quando la violazione è modesta, una sospensione che comprometta significativamente la continuità o l'immagine dell'attività può risultare sproporzionata e quindi illegittima.
- La Pubblica Amministrazione deve motivare la scelta della sanzione accessoria e dimostrare che essa è adeguata e necessaria rispetto agli obiettivi perseguiti.
- In situazioni analoghe, il destinatario può contestare la misura facendo valere la sproporzione tra illecito e sanzione, oltre alla violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento.
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