Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04863/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 4 luglio 2017 e riferita a dieci cartelle di pagamento non pagate. Il ricorso è stato respinto in primo grado e la decisione è stata in parte confermata in appello, salvo alcune cartelle per cessazione della materia del contendere. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta nullità della notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca, perché effettuata tramite poste private (Nexive) prima del 10 settembre 2017; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie; 3) nullità della sentenza per mancato esame del motivo con cui si chiedeva la rimessione della causa al primo giudice, assumendo erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo; 4) motivo assorbito, comunque collegato alle conseguenze dell’asserita erroneità processuale in primo grado. L’Agenzia ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Ha poi rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia ma una pronuncia implicita di rigetto, e comunque affermando la validità della notifica tramite operatore postale privato munito di licenza individuale nel periodo di liberalizzazione del servizio. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sull’eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie, limitandosi a esaminare la prescrizione dei singoli tributi. Ha rigettato il terzo motivo, escludendo il diritto al rinvio al primo giudice fuori dalle ipotesi tassative previste dall’art. 59 del d.lgs. 546/1992 e valorizzando il carattere sostitutivo dell’appello tributario. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è il vizio denunciato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione comporterebbe nullità

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e al giusto processo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia sussiste solo se manca ogni decisione sul capo di domanda o eccezione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    la Corte lo richiama per affermare la validità, nel periodo di parziale liberalizzazione, della notifica tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato come base del titolo abilitativo (licenza individuale) dell’operatore postale privato

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    norma speciale che disciplina in modo tassativo i casi di rimessione al primo giudice nel contenzioso tributario

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    ritenuto non applicabile in modo da imporre la rimessione al primo giudice, perché contrasterebbe con la specialità del rito tributario e aggraverebbe il processo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in Cassazione

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di secondo grado, pur senza un’espressa trattazione, contenga una statuizione implicita incompatibile con la censura dedotta in appello o in ricorso.
  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti impositivi eseguita tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida; l’inesistenza della notifica resta ipotesi assolutamente residuale.
  • Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’art. 59 d.lgs. 546/1992; fuori da tali ipotesi la commissione regionale deve decidere nel merito e non può disporre un rinvio per ragioni di mera irregolarità processuale.
  • L’eccezione di prescrizione deve essere esaminata nella sua specifica configurazione: la mancata pronuncia su una prescrizione riferita alle sanzioni non è sanata dal mero esame della prescrizione relativa ai tributi se i due profili sono distinti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.