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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12955/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento per furto di energia elettrica, il Tribunale di Catania, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere ritenendo non configurata l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio e, conseguentemente, rilevando il difetto di querela e l'improcedibilità dell'azione penale. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che l'energia elettrica rientrerebbe tra le cose destinate a pubblico servizio e che l'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, c.p. sarebbe quindi integrata, con conseguente procedibilità d'ufficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata, essendo una sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p. resa in sede di udienza predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione; il mezzo corretto, per la parte pubblica, è l'appello ex art. 554-quater c.p.p. (salve le ipotesi di soli reati puniti con pena pecuniaria o alternativa). Pertanto ha riqualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la celebrazione del giudizio di appello. Non ha esaminato nel merito la questione relativa all'aggravante dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., limitandosi a risolvere il problema del mezzo di impugnazione. La decisione impugnata di non luogo a procedere resta quindi devoluta al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 544-bis c.p.p.

    richiamato come base procedimentale dell'udienza di comparizione predibattimentale davanti al Tribunale

  • art. 554-ter c.p.p.

    se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

    indica i presupposti della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale

  • art. 554-quater c.p.p.

    prevede l'appello della parte pubblica contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter, con eccezione per i reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa

  • art. 569 c.p.p.

    richiamato per escludere l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione contro una sentenza che non definisce il primo grado nel merito o non rientra nelle ipotesi espressamente previste

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione officiosa dell'impugnazione proposta con forma erronea, nei limiti della sua sostanza e del mezzo corretto

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere l'aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio, rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. non è, di regola, immediatamente ricorribile per cassazione; il rimedio ordinario per la parte pubblica è l'appello previsto dall'art. 554-quater c.p.p.
  • Quando un'impugnazione è proposta con mezzo erroneo, la Corte può riqualificarla officiosamente nel mezzo corretto ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., purché ne ricorrano i presupposti sostanziali e processuali.
  • La verifica sulla corretta qualificazione del mezzo di impugnazione precede l'esame del merito della doglianza: se l'atto è proponibile come appello, la Corte di cassazione non decide sulla fondatezza della questione sostanziale dedotta ma trasmette gli atti al giudice competente.
  • Nei procedimenti definibili con sentenza di non luogo a procedere predibattimentale, la parte pubblica ha un regime di impugnazione specifico che va distinto da quello ordinario della sentenza dibattimentale di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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