Cassazione Penale, Ordinanza n. 12955/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento per furto di energia elettrica, il Tribunale di Catania, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere ritenendo non configurata l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio e, conseguentemente, rilevando il difetto di querela e l'improcedibilità dell'azione penale. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che l'energia elettrica rientrerebbe tra le cose destinate a pubblico servizio e che l'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, c.p. sarebbe quindi integrata, con conseguente procedibilità d'ufficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata, essendo una sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p. resa in sede di udienza predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione; il mezzo corretto, per la parte pubblica, è l'appello ex art. 554-quater c.p.p. (salve le ipotesi di soli reati puniti con pena pecuniaria o alternativa). Pertanto ha riqualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la celebrazione del giudizio di appello. Non ha esaminato nel merito la questione relativa all'aggravante dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., limitandosi a risolvere il problema del mezzo di impugnazione. La decisione impugnata di non luogo a procedere resta quindi devoluta al giudice di appello.
Norme richiamate
art. 544-bis c.p.p.
richiamato come base procedimentale dell'udienza di comparizione predibattimentale davanti al Tribunale
art. 554-ter c.p.p.
se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
indica i presupposti della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale
art. 554-quater c.p.p.
prevede l'appello della parte pubblica contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter, con eccezione per i reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa
art. 569 c.p.p.
richiamato per escludere l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione contro una sentenza che non definisce il primo grado nel merito o non rientra nelle ipotesi espressamente previste
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la riqualificazione officiosa dell'impugnazione proposta con forma erronea, nei limiti della sua sostanza e del mezzo corretto
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio, rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. non è, di regola, immediatamente ricorribile per cassazione; il rimedio ordinario per la parte pubblica è l'appello previsto dall'art. 554-quater c.p.p.
- Quando un'impugnazione è proposta con mezzo erroneo, la Corte può riqualificarla officiosamente nel mezzo corretto ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., purché ne ricorrano i presupposti sostanziali e processuali.
- La verifica sulla corretta qualificazione del mezzo di impugnazione precede l'esame del merito della doglianza: se l'atto è proponibile come appello, la Corte di cassazione non decide sulla fondatezza della questione sostanziale dedotta ma trasmette gli atti al giudice competente.
- Nei procedimenti definibili con sentenza di non luogo a procedere predibattimentale, la parte pubblica ha un regime di impugnazione specifico che va distinto da quello ordinario della sentenza dibattimentale di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12824/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12831/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12832/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12833/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12834/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12835/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →