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Ordinanza

Ordinanza n. 774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’aggiudicazione di una fornitura sanitaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione dell’aggiudicazione. Le contestazioni riguardavano la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alle prescrizioni della lex specialis, con particolare riferimento alla presenza di funzionalità del software di elaborazione e refertazione tali da presupporre un sistema dotato di rete neurale convoluzionale (CNN), alla validazione dei risultati mediante studi pubblicati su riviste internazionali e alla dimensione dello schermo, indicata in offerta in 27 pollici anziché nei 28 pollici richiesti dal bando. L’appellante prospettava inoltre un pregiudizio cautelare connesso all’esecuzione della fornitura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, condividendo, in sede di sommaria cognizione e salvo ogni ulteriore approfondimento nel merito, le valutazioni del TAR. In particolare, ha ritenuto prima facie infondate le contestazioni sulla conformità dell’offerta dell’aggiudicataria: le funzionalità descritte per il software presuppongono necessariamente un sistema dotato di rete neurale convoluzionale; il riferimento del bando alla validazione mediante “studi pubblicati su riviste internazionali” può convenzionalmente ricomprendere anche un solo studio; la differenza tra lo schermo richiesto da 28 pollici e quello offerto da 27 pollici è stata considerata quasi impercettibile sul piano sostanziale. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l’interesse della stazione appaltante a non sospendere l’esecuzione della fornitura, anche in ragione della tipologia della prestazione, rispetto all’interesse della concorrente e al prospettato pregiudizio, non risultando compromesso il periculum per i pazienti. Le spese sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    Individuato quale base normativa dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    fissazione dell’udienza di merito con priorità ai sensi dell’art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

    Applicato per disporre la trasmissione dell’ordinanza al TAR ai fini della fissazione prioritaria dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le contestazioni sulla conformità dell’offerta dell’aggiudicatario alle prescrizioni tecniche della lex specialis sono valutate secondo il criterio della sommaria cognizione; quando risultino prima facie infondate, non sussistono i presupposti per sospendere l’aggiudicazione o l’esecuzione della fornitura.
  • L’interpretazione delle prescrizioni tecniche della lex specialis deve considerare il significato funzionale della descrizione dell’offerta: la presenza di funzionalità software che presuppongono determinate capacità operative può essere valorizzata come elemento prima facie indicativo della sussistenza della tecnologia richiesta.
  • Un requisito formulato al plurale, quale la validazione mediante studi pubblicati su riviste internazionali, può essere interpretato, in sede cautelare, nel senso di ricomprendere anche la produzione di un solo studio, quando il tenore complessivo della prescrizione non imponga inequivocabilmente una pluralità di pubblicazioni.
  • Una minima difformità dimensionale dell’apparecchiatura offerta rispetto alla misura indicata nella lex specialis non giustifica, in sede cautelare, la sospensione della procedura quando la differenza sia sostanzialmente irrilevante e non incida sulle funzionalità o sull’utilità del prodotto.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all’esecuzione di una fornitura sanitaria, l’interesse della stazione appaltante alla continuità della prestazione può prevalere sull’interesse patrimoniale del concorrente, soprattutto quando non sia dimostrato un concreto pregiudizio per i pazienti derivante dall’esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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