Sentenza n. 3886/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 03.12.2025 del Consolato Generale d'Italia in -OMISSIS- con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso adottato da un Consolato Generale d'Italia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare del 3 dicembre 2025 con cui gli era stato negato il visto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002, e dell'art. 6-bis del d.P.R. 334/2004, chiedendo l'annullamento del diniego e degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero resistente ha dichiarato che il visto era stato nel frattempo rilasciato, depositando la relativa documentazione. Il ricorrente non si è opposto. Poiché il rilascio del visto ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito sopravvenuto e della durata limitata del giudizio.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa richiamata nel provvedimento consolare di diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del diniego del visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio sopravvenuto del visto richiesto durante il giudizio, non contestato dal ricorrente, elimina l'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando la controversia viene definita per il venir meno sopravvenuto dell'interesse a seguito dell'adozione dell'atto richiesto, le spese possono essere compensate in presenza di giusti motivi, quali l'esito sopravvenuto e la limitata durata del giudizio.
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