Sentenza del 12/11/2020 n. 3479 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto soggetto ad imposta di registro - Interpretazione - Divieto esplicito di ricorrere a dati extra testuali e ad atti collegati - Cessione di partecipazioni - Cessione d'azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava che l'Agenzia delle Entrate avesse tassato un "negozio-fine" desumendolo dal collegamento tra più atti presentati separatamente per la registrazione (es. cessione di partecipazioni e cessione d'azienda), mentre l'art. 20 del T.U.R., nella formulazione modificata (retroattiva), stabilisce che l'imposta di registro si applica sull'atto sottoposto a registrazione prescindendo da elementi extratestuali e da atti ad esso collegati. L'Agenzia aveva quindi ricercato e utilizzato elementi esterni al singolo atto per determinare la base imponibile.
La decisione
Il principio richiamato dalla sentenza è che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 20 T.U.R. (come modificato dalle norme citate), l'Amministrazione non può ricorrere a dati extratestuali o mettere insieme atti separatamente presentati per la registrazione al fine di tassare un negozio diverso da quello contenuto nel singolo atto. Ne consegue il divieto per l'Agenzia di qualificare e tassare un "negozio-fine" desumendolo da elementi che si collocano al di fuori dell'atto registrato. Sulla base di tale principio viene favorevolmente accolta la posizione del contribuente rispetto all'operato dell'Amministrazione fiscale.
Norme richiamate
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (T.U.R.), art. 20
art. 20, come modificato dall'art. 1, co. 87, l. n. 205/2017 e dall'art. 1, co. 1084, l. n. 145/2018
L'imposta di registro si applica sull'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati; la norma è interpretata come divieto per l'Amministrazione di ricostruire e tassare un diverso negozio desunto da documenti esterni al singolo atto registrato.
Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
Ha introdotto modifiche all'art. 20 T.U.R. con effetto retroattivo, rinforzando la regola per cui la tassazione si fonda sul singolo atto presentato per la registrazione.
Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Ulteriore intervento normativo che ha confermato/disciplinato la portata dell'art. 20 nella direzione della prevalenza del contenuto testuale dell'atto ai fini dell'imposizione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 158/2020
Richiamata in dottrina/giurisprudenza come precedente significativo; conferma o è coerente con l'interpretazione costituzionalmente orientata che limita i margini dell'Amministrazione nell'utilizzo di elementi esterni al singolo atto per fini impositivi.
Massime di principio
- L'imposta di registro va determinata sulla base del contenuto testuale dell'atto effettivamente presentato per la registrazione; elementi extracontenutistici e atti separati non possono essere automaticamente aggregati dall'Amministrazione per ricostruire un diverso negozio imponibile.
- Se l'intento è di disciplinare fiscalmente una pluralità di operazioni come un unico complesso economico, tale qualificazione deve risultare dal singolo atto o da un rapporto formale e univoco che ricada nel perimetro testuale dell'atto medesimo; altrimenti l'Ufficio non può procedere a tassazione basata su atti separati.
- Per il contribuente: per evitare rischi di ricalcolo o contenzioso, è consigliabile che le operazioni che vanno considerate unitariamente siano esplicitamente e coerentemente documentate nel medesimo atto o che siano richiamate nel testo in modo chiaro.
- Per l'Amministrazione: l'accertamento basato su collegamenti tra atti separati è limitato dalla norma; in presenza di sospette elusioni o simulazioni la prova dell'effettiva natura unitaria dell'operazione deve comunque fondarsi su elementi riconducibili all'atto registrato o su fatti che consentano l'applicazione di specifiche norme anti-elusione/simulazione.
- La regola ha efficacia retroattiva secondo le modifiche legislative richiamate; occorre però verificare casi concreti e possibili eccezioni (es. norme che espressamente consentano l'aggregazione o ipotesi di frode/simulazione accertabile con altri mezzi probatori).
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