Cassazione Civile, Ordinanza n. 34595/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte davanti al Tribunale di Macerata chiedendo la restituzione di interessi versati nell'ambito di un contratto di leasing. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo l'operatività di una clausola contrattuale di foro esclusivo che individuava il Tribunale di Teramo; il Tribunale di Macerata aveva accolto l'eccezione e declinato la propria competenza. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38 c.p.c., assumendo che l'eccezione di incompetenza non avrebbe investito tutti i fori territoriali alternativi e che la declinatoria sarebbe stata in realtà officiosa e tardiva; inoltre ha sostenuto che l'eccezione fosse inammissibile per mancata subordinazione della domanda di merito al suo eventuale rigetto; (2) violazione degli artt. 29, 1341 e 1342 c.c., sostenendo che la clausola di competenza fosse inserita in un formulario contrattuale e priva di specifica e autonoma sottoscrizione, anche per la non perfetta coincidenza con il testo allegato al contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Teramo. Ha ritenuto infondate le censure: quanto al primo motivo, ha ribadito che chi eccepisce l'incompetenza territoriale invocando un foro convenzionale esclusivo non è tenuto a contestare tutti i fori legali concorrenti, poiché il foro pattizio esclusivo li rende inoperanti; ha inoltre escluso che vi fosse una tardiva declinatoria officiosa o un vizio derivante dalla formulazione dell'eccezione in via gradata. Quanto al secondo motivo, ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente desunto la specifica sottoscrizione della clausola dal complessivo testo contrattuale. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in favore del resistente per tardività della sua memoria; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale fondata su un foro convenzionale esclusivo non richiede la contestazione di tutti i fori legali alternativi, perché la clausola esclusiva li rende inoperanti.
art. 29 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina del foro convenzionale esclusivo.
art. 1341 c.c.
La clausola derogatoria della competenza deve risultare specificamente approvata per iscritto quando inserita in condizioni generali o moduli.
art. 1342 c.c.
La specifica sottoscrizione può desumersi dal complessivo documento contrattuale se la clausola risulta chiaramente riportata e approvata.
art. 47, ultimo comma, c.p.c.
Il termine per il deposito della memoria è ordinatorio, ma l'atto tardivo non è considerabile ai fini della liquidazione delle spese se la controparte vi si oppone.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso giustifica, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base di una clausola di foro esclusivo non deve contestare anche i fori concorrenti previsti dalla legge, poiché la pattuizione esclusiva li preclude.
- L'eccezione di incompetenza territoriale è compatibile con la formulazione subordinata delle difese di merito; è invece inammissibile solo una subordinazione espressa dell'eccezione allo scrutinio sfavorevole del merito, perché logicamente inconciliabile con la natura pregiudiziale della questione.
- La validità della clausola di foro esclusivo inserita in un modulo o formulario va valutata in concreto, potendo la specifica approvazione scritta risultare dal complessivo testo contrattuale quando la clausola sia chiaramente individuabile e approvata.
- Nel giudizio di legittimità, la memoria depositata oltre il termine ordinatorio non rileva ai fini della decisione sulle spese se la controparte ne eccepisce la tardività.
- In caso di rigetto del ricorso, può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, ove ne ricorrano i presupposti.
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