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Provvedimento

Deliberazione n. 361 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 4 maggio 2026 nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Alle piattaforme è stata ingiunta l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, nonché la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica dei provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per prevenire la possibile diffusione sulle rispettive piattaforme di materiale sessualmente esplicito riferibile a una persona interessata e destinato a rimanere privato.

Segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.

Adozione dei provvedimenti urgenti

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica da parte del Collegio.

Nel caso esaminato, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 4 maggio 2026 le determinazioni nn. 216 e 217 nei confronti, rispettivamente, di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC. Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 4 maggio 2026.

Misure ordinate alle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno imposto a entrambe le società:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale segnalato in formato hash ai fini dell’intervento di prevenzione;
  • la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

La conservazione è stata prevista esclusivamente per finalità probatorie e non come autorizzazione a ulteriori forme di trattamento o diffusione del materiale.

Valutazioni e ratifica

Il Garante ha acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha esaminato la documentazione presente agli atti.

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Collegio ha quindi ratificato i provvedimenti nn. 216/2026 e 217/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 4 maggio 2026 nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC.

Sanzioni

Il provvedimento riguarda esclusivamente la ratifica di misure urgenti e non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR o di ulteriori sanzioni a carico delle piattaforme.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Grindr e Telegram.

Intervento d’urgenza

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy, ha adottato il 4 maggio 2026 le determinazioni nn. 216 e 217.

Misure imposte alle piattaforme

Grindr LLC e Telegram FZ-LLC sono state ingiunte di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società sono state inoltre obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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