Deliberazione n. 369 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 12 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione presentata nell’interesse di un minore ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e TikTok per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante un minore
Il provvedimento n. 369 del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito riferito a un minore e destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e quadro normativo
Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata presso il Garante nell’interesse del figlio minore del segnalante. La segnalazione dichiarava la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
L’art. 144-bis attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti il segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato. La disposizione impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate il 12 maggio 2026
Verificata la compatibilità dei fatti segnalati con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 237 e 238 del 12 maggio 2026, in applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 12 maggio 2026 e hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, funzionale all’individuazione e al blocco del contenuto senza necessità di diffusione o gestione ordinaria del materiale in chiaro;
- la prescrizione di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la limitazione della conservazione ai soli fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente al Garante le misure adottate per tale conservazione.
Ratifica delle determinazioni dirigenziali
L’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019 consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, prevedendo la successiva ratifica da parte del Garante.
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato integralmente le determinazioni nn. 237 e 238 del 12 maggio 2026.
Destinatari e contenuto degli obblighi
Gli obblighi gravano congiuntamente su Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, in quanto gestori delle piattaforme indicate nella segnalazione, Instagram e TikTok.
Il provvedimento ha natura preventiva e protettiva: non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria e non accerta, nel testo disponibile, una violazione già consumata da parte delle società. L’intervento è diretto a impedire la possibile diffusione del materiale e a preservare eventuali elementi probatori, tutelando in particolare il minore coinvolto.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
Il segnalante, nell’interesse del figlio minore, ha dichiarato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, concernente il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Intervento urgente sulle piattaforme
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 369 del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti nn. 237 e 238 del 12 maggio 2026.
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