Deliberazione n. 370 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 13 maggio 2026 nei confronti dei gestori di TikTok, Google, Facebook e Instagram a seguito della segnalazione di una persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme TikTok, YouTube, Facebook e Instagram.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 370 del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate il giorno precedente nei confronti dei gestori delle piattaforme TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, a seguito di una segnalazione relativa al possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. In particolare, viene applicato l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021, convertito dalla legge n. 205/2021.
La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante dichiarando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta di intervento riguardava le piattaforme TikTok, Google/YouTube, Facebook e Instagram.
Il provvedimento non riporta il contenuto specifico del materiale né ulteriori elementi identificativi della persona segnalante.
Misure urgenti adottate il 13 maggio 2026
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 239, 240 e 241 del 13 maggio 2026, trasmesse ai gestori delle piattaforme con note dello stesso giorno.
Le misure hanno coinvolto TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Blocco della diffusione del materiale
Le società destinatarie sono state ingiunte di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione.
Il materiale è stato trasmesso ai gestori in formato hash, così da consentire l’individuazione e il contrasto di eventuali caricamenti o diffusioni corrispondenti senza richiedere, secondo quanto risulta dal provvedimento, la diffusione del contenuto in chiaro.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state inoltre prescritte di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme.
La conservazione:
- deve durare dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- è consentita esclusivamente per finalità probatorie;
- deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità, con indicazione delle misure adottate.
Ratifica delle misure d’urgenza
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 239/2026, 240/2026 e 241/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 13 maggio 2026.
La ratifica conferma le misure impartite ai gestori delle piattaforme per prevenire la diffusione del materiale segnalato e disciplinarne la conservazione temporanea a fini probatori.
Sanzioni
Il provvedimento di ratifica non dispone sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83 GDPR e non indica criteri di quantificazione sanzionatoria. Le misure adottate hanno natura preventiva, urgente e correttiva, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso TikTok, Google/YouTube, Facebook e Instagram.
Adozione delle misure urgenti
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 239-241 del 13 maggio 2026, ingiungendo ai gestori di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria
Alle società è stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 370 del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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