Deliberazione n. 362 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale, tramite Instagram, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il Garante aveva adottato in via d’urgenza misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il dirigente competente aveva ingiunto l’immediato impedimento della diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con garanzie di non diretta identificabilità. Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato tale determinazione dirigenziale.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il provvedimento del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di una determinazione urgente adottata il 4 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione concernente il rischio di diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposto normativo e ambito dell’intervento
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
La stessa disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento si colloca quindi nel quadro degli interventi urgenti finalizzati a prevenire la diffusione non consensuale di contenuti intimi, comunemente ricondotta al fenomeno del revenge porn.
Segnalazione e piattaforma interessata
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram.
Dalla documentazione richiamata risulta che la segnalazione riguardava materiale trasmesso al gestore in formato hash, allo scopo di consentire l’adozione di misure preventive senza rendere direttamente identificabili gli interessati attraverso il contenuto originario.
Determinazione urgente del 4 maggio 2026
Il regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come modificato dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, prevede all’art. 33-bis la possibilità per il dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Sulla base di tale previsione, con determinazione n. 218 del 4 maggio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited le seguenti misure:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
- limitazione della conservazione a soli fini probatori e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate a tutela della non identificabilità.
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 4 maggio 2026.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato la determinazione n. 218 del 4 maggio 2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, richiamato nel provvedimento, e conferma le misure urgenti già imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Natura delle misure e assenza di sanzione pecuniaria
Il provvedimento ha natura preventiva e correttiva: è diretto a impedire la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e a preservare, con adeguate cautele, l’eventuale materiale necessario a fini probatori.
Nel testo non è indicata l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, né sono quantificati importi o criteri sanzionatori. La decisione si limita alla ratifica delle misure urgenti adottate il 4 maggio 2026.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, pubblicati o diffusi senza consenso sulla piattaforma Instagram.
Intervento d’urgenza
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 218 del 4 maggio 2026, ha adottato misure urgenti nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Blocco della diffusione e conservazione probatoria
Alle società è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente il 4 maggio 2026.
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