Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 367 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato l’8 maggio 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione su TikTok di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. TikTok Technology Limited è stata ingiunta di impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e di conservarne per dodici mesi l’eventuale versione acquisita in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di TikTok Technology Limited per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata senza consenso.

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di TikTok Technology Limited

Il provvedimento del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di una misura urgente adottata nei confronti di TikTok Technology Limited per prevenire la possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata.

Base normativa e ambito dell’intervento

Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. In particolare, viene applicato l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021, convertito dalla legge n. 205/2021.

La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione e procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma TikTok.

Il Garante dà atto di avere verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti applicativi dell’art. 144-bis. In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Misure urgenti disposte nei confronti di TikTok

Con determinazione n. 235 dell’8 maggio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di TikTok Technology Limited:

  • l’adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash ai fini dell’individuazione e del blocco di eventuali contenuti corrispondenti;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate a tutela della non identificabilità.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota dell’8 maggio 2026.

Finalità della conservazione

La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro è stata prescritta esclusivamente per finalità probatorie. Il provvedimento non dispone quindi una conservazione generalizzata o per finalità ulteriori, ma limita temporalmente l’obbligo a dodici mesi e richiede misure idonee a evitare la diretta identificazione degli interessati.

Ratifica da parte del Garante

Dopo avere esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 235/2026 adottato d’urgenza il 8 maggio 2026 dal dirigente del Dipartimento competente.

La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure imposte a TikTok Technology Limited. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né quantifica importi sanzionatori.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso tramite la piattaforma TikTok.

Intervento urgente del dirigente

Con determinazione n. 235 dell’8 maggio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Obblighi imposti a TikTok

TikTok Technology Limited è stata ingiunta di adottare immediatamente misure anti-diffusione e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con adeguate misure di pseudonimizzazione o comunque di non diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente dirigenziale nella riunione del 14 maggio 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticyberbullismo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.