Deliberazione n. 366 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati l’8 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione, sulle piattaforme Instagram, Telegram e Grindr, del materiale sessualmente esplicito segnalato e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Meta, Grindr e Telegram per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato
Il provvedimento del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate l’8 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione presentata da una persona interessata in relazione al possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram, Telegram e Grindr.
Base normativa e competenza del Garante
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Per l’adozione urgente delle misure è stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e Grindr. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e ha riguardato materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, del quale è stata paventata la diffusione senza consenso.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 232, 233 e 234 dell’8 maggio 2026.
Le misure hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale alle società in formato hash, così da consentire l’individuazione e il contrasto della possibile diffusione senza necessità di rendere direttamente accessibile il contenuto in chiaro;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per tale conservazione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note dell’8 maggio 2026.
Ratifica delle misure
L’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 consente l’adozione in via d’urgenza del provvedimento da parte del dirigente competente, salva la successiva ratifica da parte del Garante. Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ed esaminata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 232/2026, 233/2026 e 234/2026.
La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure impartite nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione del materiale segnalato e assicurarne, ove acquisito in chiaro, la conservazione protetta a fini probatori.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso Instagram, Telegram e Grindr.
Misure urgenti adottate l’8 maggio 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 232/2026, 233/2026 e 234/2026.
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