Sentenza n. 837/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento decreto n. cat. A12/2022/Imm/1^sez/Dinieghi/l.v./34 emesso in data 07.02.2022 e notificato in data 02.08.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato in conseguenza di una condanna penale alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per concorso nei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale attenuata. Ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe considerato le circostanze rappresentate nella memoria procedimentale: assenza di attuale pericolosità, lunga permanenza in Italia, disponibilità di un alloggio, inserimento lavorativo e sospensione dell’esecuzione della pena. Ha inoltre contestato la mancata autonoma valutazione della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che tale pericolosità sarebbe venuta meno anche in ragione della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, disposta dal Tribunale di Nola valorizzando il decorso del tempo, il rispetto delle prescrizioni e lo stato di incensuratezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 imponga una valutazione concreta della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, senza automatismi fondati sulla sola condanna penale, considerando anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, la Questura ha svolto tale valutazione sulla base della gravità della condotta criminale, commessa contro la persona, e di ulteriori elementi istruttori, qualificando il ricorrente come soggetto concretamente e attualmente pericoloso e non adeguatamente integrato. Il giudice ha ritenuto la motivazione articolata, coerente con l’istruttoria e priva di vizi logici, osservando che la lunga permanenza, l’attività lavorativa e la presenza di familiari non prevalgono automaticamente sulla gravità dei reati commessi. La riduzione della misura cautelare non è stata ritenuta idonea a smentire il giudizio amministrativo di pericolosità. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché, nelle fattispecie caratterizzate da fatti criminali di gravità oggettivamente evidente, l’esito dell’azione amministrativa risulta sostanzialmente vincolato e l’adempimento partecipativo non è necessario. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad alcune categorie di pericolosità qualificata o di eventuali condanne, anche non definitive, per determinati reati. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La revoca o il diniego del titolo non può fondarsi su un automatismo derivante dalla condanna penale, ma richiede un giudizio concreto e attuale di pericolosità, motivato anche con riferimento alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, tali elementi sono stati ritenuti adeguatamente ponderati dall’amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata considerazione della memoria procedimentale è stata respinta; il giudice ha ritenuto che l’amministrazione avesse comunque svolto una valutazione istruttoria e motivazionale adeguata.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata richiamata quale parametro per la qualificazione del ricorrente come persona socialmente pericolosa, nell’ambito della valutazione amministrativa della minaccia concreta e attuale alla sicurezza pubblica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe con riferimento alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta in via automatica per il solo fatto dell’esistenza di una condanna penale, ma richiede un giudizio concreto, attuale e motivato sulla pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- Nella valutazione della pericolosità ai fini dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione deve considerare, oltre alla gravità dei reati, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; tuttavia, tali elementi non impediscono la revoca quando la gravità della condotta criminale e gli ulteriori dati istruttori evidenzino una minaccia concreta e attuale.
- La sostituzione o attenuazione di una misura cautelare penale non esclude di per sé il potere dell’amministrazione di formulare un autonomo giudizio di pericolosità sociale ai fini della disciplina dell’immigrazione.
- Quando i fatti criminali posti a fondamento della revoca del permesso presentano una gravità oggettivamente evidente e l’esito del procedimento risulta sostanzialmente vincolato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento può essere ritenuta irrilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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