Cassazione Civile, Ordinanza n. 32105/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011 emesso dal Comune. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell'assoggettamento all'ICI, la sola iscrizione in catasto di un fabbricato in corso di costruzione, pur non ancora ultimato. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza consolidata, secondo cui, ai fini dell'ICI, il presupposto impositivo è integrato dall'iscrizione al catasto edilizio dell'unità immobiliare, anche se preesistente o di nuova costruzione, senza che rilevi la sua effettiva abitabilità. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale in cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato quale parametro di inammissibilità quando il ricorso contrasta con giurisprudenza consolidata di legittimità.
artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
disposizioni invocate dalla ricorrente per contestare i presupposti dell'assoggettamento all'ICI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, l'iscrizione al catasto edilizio di un'unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l'imposizione, anche se il fabbricato non è ancora ultimato o abitabile.
- La verifica del presupposto impositivo ICI non richiede l'accertamento della concreta abitabilità dell'immobile, quando sia già presente l'iscrizione catastale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offre argomenti idonei a mutarlo.
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