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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30406/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione di merito deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, contestando in particolare l'affermazione secondo cui avrebbe omesso di dichiarare di essere sottoposta a misura cautelare. La censura era già stata proposta in precedenza ed era stata ritenuta manifestamente infondata: la sentenza impugnata aveva valorizzato la chiarezza della disciplina sul reddito di cittadinanza, che richiedeva tra i requisiti l'assenza di misure cautelari personali e di determinate condanne definitive, ritenendo quindi integrato il dolo per la presentazione dell'istanza nonostante la mancanza dei requisiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza ripetitiva della medesima censura già esaminata e comunque manifestamente infondata. Ha osservato che la normativa sul reddito di cittadinanza era chiara quanto ai requisiti soggettivi, tra cui la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, sicché non era configurabile un'ignoranza inescusabile della disciplina; la ricorrente, presentando l'istanza, mirava a ottenere il beneficio pur non avendone i requisiti. Conseguentemente, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, d.l. n. 4 del 2019

    È la norma incriminatrice richiamata come base del delitto contestato; la Corte ne valorizza la disciplina in relazione ai requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza e ritiene integrato il dolo dalla presentazione della domanda in assenza dei requisiti.

  • art. 2, lett. c-bis, l. n. 26 del 28 marzo 2019

    Norma di conversione che ha introdotto, tra i requisiti per il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale e l'assenza di determinate condanne definitive nei dieci anni precedenti; la Corte la considera chiara e di piana interpretazione.

  • d.l. n. 4 del 2019

    Provvedimento istitutivo della disciplina sul reddito di cittadinanza, la cui regolazione viene ritenuta sufficientemente chiara da escludere un errore scusabile sui requisiti richiesti.

Massime di principio

  • In tema di reati connessi alla indebita percezione di benefici pubblici, il dolo può essere desunto dalla presentazione dell'istanza nonostante la consapevolezza della mancanza dei requisiti prescritti dalla disciplina applicabile.
  • Quando la normativa che regola l'accesso al beneficio è chiara e i requisiti sono espressamente indicati, non è configurabile un'ignoranza scusabile idonea a escludere l'elemento soggettivo.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente ripetitivo una censura già esaminata e comunque manifestamente infondata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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