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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23573/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Non viene esaminato il merito della sentenza impugnata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva definito per i reati di cui agli artt. 337 e 385 c.p. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi, perché rileva un vizio formale decisivo: il ricorso è stato presentato personalmente dalla parte e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In applicazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio di cassazione devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore abilitato; il ricorso personale è quindi inammissibile de plano. Conseguentemente vengono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in tremila euro.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito dell'abilitazione del difensore per gli atti del giudizio di cassazione.

  • art. 337 c.p.

    È uno dei reati per cui l'imputato aveva proposto ricorso; il provvedimento non ne esamina il merito.

  • art. 385 c.p.

    È uno dei reati per cui l'imputato aveva proposto ricorso; il provvedimento non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva, la Corte può dichiararlo de plano senza affrontare il merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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