Sentenza n. 8438/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado di Maggiore per l’anno 2023, mancata inclusione nella graduatoria e nel quadro di avanzamento, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, Capitano dell’Aeronautica Militare inserito nell’aliquota di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di Maggiore, è deceduto in data anteriore alla formazione dei quadri di avanzamento, in occasione di un incidente aereo non avvenuto in servizio e non dipendente da causa di servizio. Dopo il decesso, l’Amministrazione lo ha promosso a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084-bis del codice dell’ordinamento militare, senza effetti economici, previdenziali o pensionistici, e ha comunicato alla Commissione di avanzamento che non avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione. La ricorrente ha impugnato tale determinazione, i successivi atti della procedura e la mancata inclusione del militare nella graduatoria e nel quadro di avanzamento, chiedendo l’accertamento del diritto alla valutazione, alla promozione con anzianità dal 1° gennaio 2023 e al conseguente riconoscimento degli effetti economici e previdenziali. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, per asserita natura provvedimentale della comunicazione, difetto di istruttoria e motivazione, nonché mancata comunicazione agli eredi; violazione dell’art. 1075 del codice dell’ordinamento militare, sostenendo che il riferimento alla dipendenza dal servizio riguarderebbe soltanto l’inidoneità fisica e non il decesso; violazione dell’art. 1051-bis, ritenuto applicabile anche agli avanzamenti a scelta, con subordinata questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.; violazione delle disposizioni sugli avanzamenti e dedotta insussistenza di un requisito normativo di permanenza in servizio attivo al momento della valutazione. Con motivi aggiunti è stata inoltre censurata l’omessa motivazione della Commissione di avanzamento sulla mancata valutazione del militare e sono state riproposte le censure sostanziali alla luce dei verbali acquisiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha affermato che il perdurare del rapporto di servizio attivo costituisce presupposto indefettibile per il conferimento del grado superiore, anche quando la promozione dovrebbe decorrere da una data anteriore alla cessazione del rapporto. Poiché il militare era deceduto prima della formazione dei quadri, tale presupposto mancava. La comunicazione della Direzione generale alla Commissione non è stata qualificata come provvedimento di esclusione o sospensione ai sensi dell’art. 1051 del codice dell’ordinamento militare: il decesso non rientra nelle ipotesi tipizzate di sospensione o esclusione e la mancata sottoposizione a valutazione derivava dall’interruzione del rapporto di servizio. L’Amministrazione aveva inoltre correttamente applicato l’art. 1084-bis, attribuendo la promozione a titolo onorifico, priva di effetti economici, previdenziali e pensionistici. L’art. 1075 è stato interpretato nel senso che sia il decesso sia l’inidoneità fisica consentono la promozione postuma soltanto quando derivino da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio; non ricorrendo tale condizione, la norma non era applicabile. L’art. 1051-bis è stato ritenuto applicabile esclusivamente agli avanzamenti ad anzianità e non agli avanzamenti a scelta. La differenziazione non è stata ritenuta irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., perché nell’avanzamento a scelta non è sufficiente l’idoneità, essendo necessaria anche la preferenza rispetto agli altri concorrenti mediante un più elevato punteggio di merito, valutazione non ancora compiuta al momento del decesso. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata previsione espressa della permanenza in servizio attivo, in quanto tale requisito deriva dal consolidato orientamento giurisprudenziale. Non è stata ravvisata alcuna indebita dilatazione dei tempi procedimentali. Infine, la Commissione non era tenuta a motivare sulla mancata promozione, poiché il militare non era stato sottoposto a valutazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate per sostenere l’obbligo di motivazione, istruttoria e comunicazione dell’atto, ma il giudice ha escluso che vi fosse un provvedimento di sospensione o esclusione soggetto a tali specifici adempimenti.
art. 1051 d.lgs. 66/2010
Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Le ipotesi di sospensione o esclusione dalla valutazione sono tipizzate; il decesso non configura una sospensione o esclusione ai sensi della norma, ma determina l’interruzione del rapporto di servizio e la conseguente mancata valutazione.
art. 1051-bis d.lgs. 66/2010
A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità [...] è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore.
La disposizione speciale si applica agli avanzamenti ad anzianità e non agli avanzamenti a scelta; estenderla a questi ultimi costituirebbe non un’interpretazione estensiva, ma una creazione pretoria di una nuova norma.
art. 1075 d.lgs. 66/2010
La morte dell’ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l’ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.
Il riferimento alle ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio si riferisce sia al decesso sia alla permanente inidoneità fisica; la promozione postuma è quindi ammessa soltanto quando l’evento impeditivo sia riconducibile al servizio.
art. 1084-bis d.lgs. 66/2010
Al militare in servizio permanente che abbia prestato servizio senza demerito nell’ultimo quinquennio può essere attribuita la promozione al grado superiore, con decorrenza dal giorno antecedente al decesso, ai soli fini onorifici e senza effetti economici, previdenziali o pensionistici.
artt. 1057, 1058, 1064, 1067, 1070, 1071, 1093 e 1096 d.lgs. 66/2010
Le disposizioni sono richiamate nel contesto della disciplina degli avanzamenti e della valutazione comparativa; il giudice le ha considerate coerenti con la distinzione tra avanzamento ad anzianità e avanzamento a scelta.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del principio di uguaglianza nella diversa disciplina degli avanzamenti ad anzianità e a scelta, trattandosi di fattispecie non omogenee: nel primo caso l’idoneità consente la promozione, mentre nel secondo occorre anche la preferenza rispetto ai concorrenti.
Massime di principio
- Il perdurare del rapporto di servizio attivo costituisce presupposto indefettibile per il conferimento del grado superiore al militare, anche quando la decorrenza della promozione dovrebbe essere anteriore alla cessazione del rapporto.
- Il decesso del militare, intervenuto prima della formazione dei quadri di avanzamento, non integra un’ipotesi di sospensione o esclusione dalla valutazione prevista dall’art. 1051 del codice dell’ordinamento militare, ma determina l’interruzione del rapporto di servizio e rende non necessaria la sottoposizione a valutazione.
- L’art. 1075 del codice dell’ordinamento militare consente la promozione nonostante il decesso o la permanente inidoneità fisica soltanto quando l’evento impeditivo derivi da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio.
- L’art. 1051-bis del codice dell’ordinamento militare, che consente la valutazione e la promozione del militare deceduto dopo la maturazione della permanenza minima nel grado, si applica agli avanzamenti ad anzianità e non agli avanzamenti a scelta.
- La diversa disciplina tra avanzamento ad anzianità e avanzamento a scelta non viola di per sé l’art. 3 Cost., poiché nell’avanzamento a scelta la promozione richiede non solo l’idoneità, ma anche la preferenza rispetto agli altri concorrenti mediante una valutazione comparativa di merito.
- Quando il militare non è stato sottoposto alla procedura di valutazione per l’interruzione del rapporto di servizio, la Commissione di avanzamento non è tenuta a motivare specificamente sulla mancata promozione del medesimo.
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