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Sentenza

Sentenza n. 3127/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 385/2025, depositata e resa pubblica il 06.11.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 749/2023.

Giustizia amministrativa202600986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, notificata al Ministero il 7 novembre 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente per l'importo annuo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa creditoria era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza; il TAR ha accolto la domanda, dichiarato l'inottemperanza e impartito le prescrizioni necessarie per l'esecuzione del giudicato, nominando anche un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento o all'attribuzione di somme, quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La formazione del giudicato e la documentazione del contenuto della relativa decisione, unite alla mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, consentono al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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