Ordinanza n. 3804/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: all’art. 16, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il predetto servizio in costanza di nomina; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e dei servizi assimilati
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda in particolare l'art. 16, comma 6, che rende interamente valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge soltanto se prestati in costanza di nomina, con conseguente esclusione dal punteggio dei servizi svolti successivamente al conseguimento del titolo ma non durante una nomina. La domanda cautelare è stata proposta sia da ricorrenti che hanno svolto servizio militare o servizio sostitutivo assimilato, sia da ricorrenti che hanno svolto servizio civile nazionale o universale. Per questi ultimi è stata contestata, in sostanza, la mancata equiparazione del servizio civile al servizio militare ai fini del punteggio.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto assistita da adeguato fumus la pretesa dei ricorrenti che abbiano svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge, successivamente al conseguimento del titolo, anche se non in costanza di nomina, richiamando il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi sulle precedenti ordinanze ministeriali in materia di GPS e una precedente ordinanza della stessa Sezione relativa all'ordinanza ministeriale n. 27/2026. L'efficacia dell'art. 16, comma 6, è quindi sospesa nei limiti riferibili a tale categoria di servizio. La domanda è stata invece ritenuta priva di adeguato fumus con riguardo al servizio civile nazionale o universale: l'ordinanza impugnata non lo ha equiparato al servizio militare o al servizio sostitutivo assimilato, ma ha previsto in favore di chi lo abbia svolto una riserva di posti ai sensi dell'art. 12, comma 14. Tale scelta, valutata in sede cautelare, è stata ritenuta non irragionevole né illogica e riconducibile alla discrezionalità amministrativa nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è stata cautelarmente sospesa nei limiti in cui subordina la valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato alla prestazione in costanza di nomina, con riferimento al servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo.
art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026
La previsione di una riserva di posti per chi abbia svolto servizio civile nazionale o universale è stata considerata, in sede cautelare, una scelta alternativa non irragionevole rispetto alla mancata equiparazione di tale servizio al servizio militare ai fini del punteggio.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento parziale della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nella formazione delle graduatorie per il conferimento di supplenze, la limitazione della valutabilità del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo legalmente assimilato ai soli servizi prestati in costanza di nomina può essere sospesa cautelarmente quando il servizio sia stato svolto successivamente al conseguimento del titolo, anche in assenza di una nomina, in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla valutazione del servizio.
- La mancata equiparazione del servizio civile nazionale o universale al servizio militare ai fini dell'attribuzione del punteggio non è, in sede cautelare, irragionevole o illogica quando l'amministrazione abbia previsto per il servizio civile una distinta misura di valorizzazione, quale una riserva di posti.
- La discrezionalità amministrativa nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie incontra il limite dell'irragionevolezza e dell'illogicità, il cui superamento deve emergere già nella sommaria delibazione cautelare.
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