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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24091/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/01/2025 che disponeva la confisca ex art. 240-bis cod. pen.: il ricorrente contestava la legittimità della misura nella parte in cui, pur avendo come bene direttamente confiscabile un immobile ad Albissola Marina, veniva ordinata la confisca per equivalente per la differenza di euro 423.061,24. Puddu sosteneva inoltre che la menzione di una somma di euro 800.000 nella sentenza di annullamento fosse errata (fondata su dichiarazioni ritenute inaffidabili) e che la misura per equivalente finirebbe per colpire beni futuri, mancando quindi una reale disponibilità oltre l'immobile indicato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure relative alla somma di euro 800.000 fossero generiche e, in buona parte, questioni di fatto non riapribili in cassazione (ricondotte all'attendibilità delle dichiarazioni alla base della ricostruzione). Inoltre la doglianza circa la possibilità che la confisca colpisca beni futuri mancava di interesse concreto e attuale (art. 568, comma 4 c.p.p.), essendo il giudice dell'esecuzione che dovrà individuare gli specifici beni da confiscare per equivalente in sede esecutiva; la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (Crostella) sul criterio di "ragionevolezza temporale" per l'ambito temporale dei beni confiscabili. Per tali motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la confisca per sproporzione: il comma 1 consente la confisca diretta dei beni riconducibili al profitto del reato; il comma 2 prevede la confisca per equivalente fino all'ammontare dello sproporzionamento. La Corte ha ritenuto corretta la distinzione operata dal giudice dell'esecuzione tra confisca diretta dell'immobile e confisca per equivalente per la differenza.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento normativo nella fase di patteggiamento che aveva già disposto una confisca di somme fino a euro 185.000; utilizzato nel quadro delle misure patrimoniali connesse alla condanna.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata nella precedente ordinanza di confisca disposta in sede di patteggiamento: contestualmente indicata come riferimento tra i reati per i quali sono previste misure patrimoniali.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiede l'interesse attuale e concreto per la proponibilità dell'impugnazione in sede di esecuzione; la Corte ha ritenuto mancante tale interesse circa la doglianza sulla possibile confisca di beni futuri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le sanzioni per le spese in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, sent. "Crostella" (Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561-01)

    Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01

    Fornisce i principi sul "range di ragionevolezza temporale": il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis anche per beni entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il "reato spia", e, in certi casi, per beni acquisiti dopo la sentenza se sono stati finanziati con risorse possedute anteriormente.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile sollevare questioni di fatto (es. affidabilità di dichiarazioni o riconducibilità di somme) che non siano state oggetto del precedente giudizio di legittimità: tali censure sono, di norma, inammissibili.
  • Per la confisca ex art. 240-bis cod. pen. il giudice deve preferire la confisca diretta (comma 1) quando beni specifici, riconducibili al profitto del reato, sono individuati e disponibili; la confisca per equivalente (comma 2) opera per la differenza residua.
  • Il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale a impugnare: contestazioni sulla possibilità che vengano colpiti beni futuri sono premature fino a che non venga eseguita la confisca su tali beni (possibile rimedio: incidente di esecuzione in sede esecutiva).
  • Il criterio della "ragionevolezza temporale" deve guidare l'esecuzione: possono essere confiscati beni entrati nella disponibilità fino a un certo arco temporale connesso al reato e alla sentenza, salvo che si dimostri che beni post-sentenza siano stati acquistati con risorse anteriori.
  • Proporre ricorso privo di novità giuridiche o che mira a rimettere in discussione valutazioni tecniche del perito può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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