Sentenza del 04/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza della CTP di Potenza che aveva escluso o ridotto il recupero del contributo unificato pari a euro 1.099,50. La questione riguardava il criterio di determinazione del reddito rilevante per beneficiare dell’esenzione o della riduzione del contributo unificato: secondo il Ministero doveva considerarsi il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, mentre il contribuente sosteneva che dovesse rilevare esclusivamente il proprio reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito. Il contribuente chiedeva inoltre la disapplicazione degli atti amministrativi e della circolare ministeriale applicata dalla cancelleria.
La decisione
La CTR della Basilicata ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia e di Equitalia Giustizia, annullando la sentenza della CTP di Potenza. Ha ritenuto legittimo il comportamento della cancelleria, che aveva determinato il contributo nell’importo massimo poiché il ricorrente non aveva indicato il valore della causa ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002. Ha inoltre stabilito che, ai fini dell’esenzione dal contributo unificato, l’art. 76, comma 2, del D.P.R. 115/2002 impone di considerare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e che la circolare ministeriale non fosse in contrasto con la legge. Le spese di giudizio sono state compensate per la specificità della materia.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato con riferimento alla disciplina del contributo unificato e alle condizioni per la sua esenzione o riduzione.
Art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La mancata indicazione del valore della causa legittima la cancelleria a determinare il contributo unificato nell’importo massimo previsto.
Art. 76, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua il parametro reddituale per l’ammissione al patrocinio o per le agevolazioni collegate al reddito, letto dalla CTR insieme al comma 2.
Art. 76, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Secondo la CTR, il riferimento a tutti i redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare comporta che, salvo eccezioni normative, il reddito rilevante sia quello complessivo familiare e non soltanto quello personale del richiedente.
Art. 93 c.p.c.
Richiamato dal contribuente per chiedere la distrazione delle spese in favore del difensore; la richiesta non è stata accolta perché le spese sono state compensate.
Circolare del Ministero della Giustizia del 1 maggio 2012
Ritenuta dalla CTR coerente con l’art. 76 del D.P.R. 115/2002 e applicabile per il calcolo del reddito familiare rilevante ai fini dell’esenzione dal contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma collega un’esenzione o un beneficio al reddito del nucleo familiare, devono normalmente essere considerati i redditi di tutti i componenti indicati dalla legge, non soltanto quello personale del richiedente.
- Le circolari amministrative non possono derogare alla legge, ma possono fornire criteri interpretativi e applicativi; se la loro lettura è ritenuta coerente con il testo normativo, il giudice può utilizzarla come supporto interpretativo.
- La mancata indicazione del valore della causa può comportare l’applicazione del contributo unificato nella misura massima prevista dalla disciplina vigente.
- Per ottenere esenzioni o riduzioni basate sul reddito è essenziale compilare correttamente la dichiarazione sostitutiva, includendo tutti i redditi e i componenti familiari richiesti dalla normativa.
- La decisione riguarda l’interpretazione adottata dalla CTR nel caso concreto e non esclude che, in presenza di una diversa formulazione normativa o di successive modifiche legislative e giurisprudenziali, il criterio applicabile possa cambiare.
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