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Sentenza

Sentenza del 04/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che aveva riconosciuto alla contribuente il rimborso IRPEF relativo agli anni d'imposta 2003-2006. L'Ufficio sosteneva che la riduzione agevolata dell'imposta al 40%, prevista dalla normativa emergenziale per i territori colpiti dal sisma, fosse applicabile soltanto ai contribuenti che non avessero ancora pagato le imposte. Secondo l'Agenzia, le somme già versate non avrebbero potuto essere computate nella definizione agevolata né successivamente rimborsate, anche in ragione della definitività del rapporto tributario. La contribuente contestava inoltre l'ammissibilità dell'appello per genericità e novità delle eccezioni. Nel corso del giudizio l'Ufficio ha dichiarato di voler rinunciare all'appello e ha riconosciuto solo un rimborso parziale, ma la contribuente non ha aderito poiché riteneva dovuto un importo maggiore.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso del 60% delle somme IRPEF versate, oltre agli interessi legali secondo quanto stabilito nella decisione originaria. Il Collegio ha applicato l'interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui l'agevolazione deve operare simmetricamente: chi non ha ancora pagato può versare soltanto il 40% del dovuto, mentre chi ha già pagato ha diritto al rimborso del 60% versato in eccedenza. La rinuncia parziale dell'Ufficio e il rimborso inferiore non hanno comportato la cessazione integrale della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e i dubbi interpretativi esistenti.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. n. 185 del 2008, convertito nella Legge n. 2 del 2009

    La disposizione prevede una riduzione del carico fiscale al 40% per i contribuenti residenti nelle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalla Commissione, il beneficio spetta sia a chi non ha ancora pagato, mediante il versamento del 40% dell'imposta, sia a chi ha già pagato, mediante il rimborso del 60% delle somme versate.

  • Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 162 del 2008, convertito nella Legge n. 201 del 2008

    La norma è richiamata nel quadro della disciplina agevolativa emergenziale applicabile ai contribuenti interessati dagli eventi sismici. La sua interpretazione deve essere coordinata con l'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 185 del 2008, in modo da evitare disparità tra contribuenti che abbiano pagato e contribuenti che non abbiano ancora pagato.

  • Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003

    I decreti sono richiamati dall'Agenzia delle Entrate quali atti regolatori della disciplina tributaria conseguente agli eventi sismici. Nel giudizio, tuttavia, la loro applicazione è stata ritenuta subordinata all'interpretazione favorevole al contribuente derivante dalla normativa successiva.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 19037 del 2014

    "Il beneficio della riduzione del carico fiscale ... opera ... secondo due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il versamento del 40 per cento del dovuto, ed in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 60 per cento di quanto versato"

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa agevolativa costituisce ius superveniens favorevole al contribuente e deve applicarsi anche a chi abbia già adempiuto il pagamento, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento.

  • Principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza

    Una lettura che riconoscesse il beneficio soltanto ai contribuenti inadempienti o non ancora pagatori determinerebbe una disparità irragionevole a danno dei contribuenti più diligenti. Per questo l'agevolazione deve essere applicata in modo uniforme a tutti i soggetti nella medesima situazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta riduce retroattivamente il carico fiscale per una determinata categoria di contribuenti, il beneficio non può essere limitato a chi non abbia ancora pagato: anche chi ha già versato l'imposta può avere diritto alla restituzione della parte divenuta non dovuta.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo da evitare disparità irragionevoli tra contribuenti che si trovano nella stessa situazione, soprattutto quando la differenza dipende soltanto dal fatto di aver pagato prima o dopo l'entrata in vigore della norma favorevole.
  • Il pagamento già effettuato non impedisce necessariamente il rimborso se una norma successiva, qualificabile come ius superveniens favorevole, rende in parte non dovuta l'imposta originariamente versata.
  • In presenza di una riduzione dell'imposta al 40%, il contribuente che abbia già pagato l'intero importo può, in linea generale, chiedere il rimborso del 60%, purché rientri nell'ambito soggettivo e temporale della disciplina agevolativa e rispetti gli eventuali requisiti procedurali.
  • Il riconoscimento di un rimborso solo parziale da parte dell'Amministrazione non determina necessariamente la cessazione integrale della controversia: il giudizio può proseguire sulla differenza ancora contestata.

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