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Sentenza

Sentenza del 04/01/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Milano

Operazioni triangolari effettuate ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del d.P.R. 633/1972 come interpretato dall'art. 13 legge 431/1997 - Onere della prova del preventivo accordo tra le parti su di una cessione destinata ad un acquirente estero - Incombe sul contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 633/1972, come interpretato dall'art. 13 della legge 431/1997, alle operazioni triangolari con destinazione finale estera. Il contribuente doveva dimostrare che, prima dell'operazione, fosse stato concluso un accordo negoziale vincolante in base al quale i beni erano destinati necessariamente a un acquirente estero. La prova documentale prodotta consisteva in una scrittura privata priva di data certa e di autenticazione delle firme, dalla quale non era possibile identificare con certezza il destinatario finale della merce.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. È stato affermato che l'onere di provare il preventivo accordo tra le parti e la destinazione indefettibile dei beni a un acquirente estero incombe sul contribuente. La scrittura privata prodotta non è stata ritenuta sufficiente, poiché priva di data certificata, di autenticazione delle sottoscrizioni e di un'indicazione certa del destinatario ultimo. Di conseguenza, il contribuente non ha assolto l'onere probatorio necessario per beneficiare del trattamento IVA previsto per l'operazione triangolare.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972

    Operazioni triangolari con cessione destinata a un acquirente estero

    Per applicare il regime IVA previsto, il contribuente deve dimostrare che la cessione sia stata programmata fin dall'origine per essere effettuata a favore di un acquirente estero.

  • Art. 13, legge 431/1997

    La disposizione è richiamata quale criterio interpretativo della disciplina delle operazioni triangolari e della necessità di provare il collegamento preventivo tra la cessione e la destinazione estera dei beni.

Massime di principio

  • Nelle operazioni triangolari, il contribuente che invoca un regime IVA agevolato o di non imponibilità deve fornire una prova documentale rigorosa dell'accordo preventivo tra i soggetti coinvolti.
  • Non è sufficiente dimostrare che la merce sia stata successivamente spedita all'estero: occorre provare che, già al momento della prima cessione, essa fosse destinata in modo certo e vincolante all'acquirente estero finale.
  • Una scrittura privata non munita di data certa, autenticazione o altri elementi oggettivi di attendibilità può essere ritenuta insufficiente, soprattutto se non identifica con certezza il destinatario ultimo dei beni.
  • In caso di dubbio sulla destinazione estera o sulla preventiva programmazione dell'operazione, il rischio probatorio ricade sul contribuente e può comportare il recupero dell'IVA ordinaria.

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