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Sentenza

Sentenza del 04/01/2017 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Milano

Contraddittorio preventivo - Obbligo generalizzato dell'ordinamento per i tributi armonizzati - Condizione - Assenza di prova di ragioni da far valere nel contraddittorio ulteriori rispetto a quelle oggetto di giudizio - Validità dell'accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’atto impositivo fosse nullo perché emesso senza consentirgli di partecipare previamente al procedimento, invocando l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, in particolare per i tributi armonizzati.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che nell’ordinamento nazionale non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Per i tributi armonizzati, l’omissione del contraddittorio può comportare la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra di non avere formulato un’opposizione meramente pretestuosa e indica concretamente quali ulteriori ragioni, diverse da quelle già esaminate nel giudizio, avrebbe fatto valere durante il contraddittorio. Poiché tale prova non è stata fornita, l’accertamento è rimasto valido.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati

    La violazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’atto, purché il contribuente non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa e abbia enunciato le ragioni ulteriori che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio.

    L’omissione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell’accertamento: il contribuente deve dimostrare concretamente quale utilità avrebbe avuto il confronto preventivo, indicando argomentazioni o elementi nuovi e pertinenti.

  • Principio dell’assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio nell’ordinamento nazionale

    Non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

    Il contraddittorio preventivo deve essere previsto da una specifica disposizione o risultare applicabile in base alla disciplina del tributo e al diritto dell’Unione europea; non opera automaticamente per ogni procedimento tributario.

Massime di principio

  • La mancata convocazione del contribuente prima dell’accertamento non comporta di per sé la nullità dell’atto, salvo che uno specifico obbligo di contraddittorio trovi applicazione.
  • Nei tributi armonizzati, il contribuente deve indicare in modo concreto quali ulteriori difese, documenti o chiarimenti avrebbe potuto presentare prima dell’emissione dell’atto; non è sufficiente lamentare astrattamente la violazione del contraddittorio.
  • Le ragioni già esposte e valutate nel giudizio non bastano a dimostrare l’utilità del contraddittorio preventivo: occorrono elementi nuovi, pertinenti e potenzialmente decisivi.
  • In assenza di tale dimostrazione, l’accertamento resta valido anche se il contraddittorio preventivo non è stato instaurato.

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