Cassazione Civile, Ordinanza n. 23234/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento definito con ordinanza resa nel rito sommario di cognizione. La parte privata ha proposto appello, ma la Corte d'appello di Venezia lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve per impugnare fosse decorso dalla lettura in udienza dell'ordinanza, nonostante la successiva comunicazione telematica della cancelleria al difensore. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi; il primo deduceva violazione dell'art. 702-quater c.p.c., sostenendo che il termine per l'appello non potesse decorrere dalla lettura in aula, bensì dalla comunicazione via PEC del provvedimento. Gli ulteriori motivi restavano subordinati all'esito del primo. Il Ministero si è costituito solo con atto, senza difese articolate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha affermato che, nel rito sommario, quando l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. è letta in udienza e la parte interessata non è contumace, essa deve considerarsi conosciuta dalle parti presenti alla lettura; l'eventuale successiva comunicazione di cancelleria non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione. Poiché nel caso concreto l'ordinanza era stata letta in udienza ed era parte integrante del verbale, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato tardivo l'appello. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata sostanziale costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-quater c.p.c.
Nel rito sommario, il termine per proporre appello decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; se però il provvedimento è letto in udienza e la parte deve considerarsi presente, la conoscenza si presume ai fini della decorrenza del termine.
art. 702-ter, sesto comma, c.p.c.
L'ordinanza conclusiva del rito sommario è appellabile nel termine breve che decorre dalla sua comunicazione o notificazione.
art. 176, secondo comma, c.p.c.
L'ordinanza pronunciata in udienza si ritiene conosciuta dalle parti presenti alla lettura.
art. 327 c.p.c.
Per la parte contumace, in mancanza di notificazione dell'ordinanza da parte del soccombente, resta applicabile il termine lungo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, la decorrenza del termine per l'appello va letta in coerenza con la finalità di celerità del procedimento: la conoscenza del provvedimento può discendere anche dalla lettura in udienza, non solo dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte.
- Quando un'ordinanza è letta in udienza e il difensore della parte interessata non è contumace, la parte è considerata presente alla lettura e il provvedimento deve reputarsi conosciuto ai fini dell'impugnazione.
- La successiva comunicazione telematica del provvedimento da parte della cancelleria non sposta la decorrenza del termine breve se la decisione è già stata resa conoscibile in udienza.
- Se il primo motivo di ricorso investe correttamente la ratio della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e viene respinto, gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
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