Sentenza del 27/10/2020 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - accertamento analitico induttivo - presupposti - studi di settore - antieconomicità dell'attività - inattendibilità delle scritture di magazzino - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato confermato perché tutte le condizioni per l'uso del metodo analitico-induttivo risultavano verificate (scostamenti dagli studi di settore, elementi di antieconomicità, inattendibilità delle scritture di magazzino) e il contribuente non ha fornito prova contraria idonea. In mancanza di prove o di calcoli che dimostrassero l'erroneità del quantum debeatur, l'atto impositivo è stato ritenuto legittimo
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposte sui redditi: impugnazione di un accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore, sulla antieconomicità dell'attività svolta e sulla sostanziale inattendibilità delle rimanenze di magazzino così come registrate dall'imprenditore
Norme richiamate
studi di settore (provvedimenti amministrativi e prassi dell'Amministrazione finanziaria)
Gli studi di settore possono costituire elemento confrontabile e parte integrante del quadro indiziario che legittima un accertamento analitico-induttivo quando indicano scostamenti significativi e si accompagnano ad altri elementi di anomalia
onere della prova (art. 2697 c.c.)
Spetta al contribuente fornire la prova contraria in ordine alle deduzioni dell'Ufficio; possono essere utilizzate anche presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti
accertamento analitico-induttivo (normativa tributaria e giurisprudenza sulla materia)
Quando risultano verificate l'antieconomicità dell'attività e la sostanziale inattendibilità delle scritture contabili o di magazzino, l'Ufficio è legittimato a determinare i redditi con metodo analitico-induttivo salvo che il contribuente non dimostri il contrario con elementi probatori convincenti
Massime di principio
- Un accertamento analitico-induttivo è legittimo se si fonda su elementi obiettivi e concordanti (es. studi di settore, indicatori di antieconomicità, incoerenze nelle rimanenze) che rendono inattendibili le scritture del contribuente
- L'onere della prova incombe sul contribuente: per scalfire l'accertamento servono prove contrarie dirette o presunzioni gravi, precise e concordanti, oppure ricalcoli che dimostrino l'errore del controllo
- Senza elementi di prova alternativi o calcoli dettagliati che mettano in crisi il quantum dell'Ufficio, l'atto impositivo deve essere confermato
- La mera contestazione formale del metodo usato dall'Ufficio non è sufficiente; è necessario produrre dati e conteggi concreti che giustifichino la diversa determinazione del reddito
- Gli studi di settore non hanno valore assoluto ma integrano il quadro indiziario: il loro effetto probatorio aumenta se sono accompagnati da altre evidenze di anomalia contabile o gestionale
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