Cassazione Penale, Sentenza n. 39138/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta preferenziale e distrattiva, contestando la qualificazione come preferenziale dei rimborsi effettuati ai soci (capo a): a parere della difesa i finanziamenti sarebbero stati erogati in una fase non prossima all'insolvenza e pertanto non sarebbero soggetti alla disciplina dell'art. 2467 c.c. (postergazione dei conferimenti); occorrerebbe valutare la situazione della società al momento dell'erogazione e non al momento della restituzione. In relazione al capo b) si contestava che la vendita delle rimanenze alla Rapsel S.r.l. (società amministrata dalla moglie) rientrasse nell'attività caratteristica e non avesse causato un effettivo depauperamento, essendo stato iscritto in bilancio un credito per il prezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure insistessero su una rivalutazione del compendio probatorio e non su questioni di diritto risolvibili in sede di legittimità. La Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito: i finanziamenti sono stati qualificati come mutui (non come versamenti in conto capitale), quindi le restituzioni ai soci hanno determinato una preferenza rispetto agli altri creditori (bancarotta preferenziale); la vendita delle rimanenze a Rapsel S.r.l. con pagamento dilazionato quinquennale, in favore di soggetti legati all'imputato, ha costituito atto distrattivo in quanto ha effettivamente depauperato il patrimonio sociale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Pinelli è stato altresì condannato alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (per inammissibilità per colpa del ricorso).
Norme richiamate
art. 2467 cod. civ.
La Corte richiama l'art. 2467 c.c. (disciplina della postergazione dei conferimenti) per distinguere i versamenti in conto capitale dai finanziamenti: la regola della postergazione rileva rispetto ai conferimenti, mentre per i prestiti societari rileva la par condicio creditorum; nel caso in esame i versamenti sono stati ritenuti mutui, per cui la tematica rilevante è l'eventuale preferenza accordata ai soci al momento della restituzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicazione per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento alla cassa delle ammende, in relazione all'inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso senza l'intervento orale delle parti (decisoria scritta), modalità applicata al procedimento di cui al ricorso.
Massime di principio
- Distinguere sempre la natura del versamento dei soci: se è un versamento in conto capitale (conferimento) si applica la regola della postergazione prevista dall'art. 2467 c.c.; se è un finanziamento (mutuo/prestito) sorge un credito esigibile e la restituzione può integrare bancarotta preferenziale se lesiva della par condicio creditorum.
- Per valutare la legittimità della restituzione ai soci non sempre è determinante lo stato patrimoniale al momento dell'erogazione del finanziamento: se il titolo è mutuo, rileva se la restituzione è avvenuta in una fase in cui è stata lesa l'uguaglianza dei creditori (cioè durante lo stato di crisi o insolvenza emerso prima o al momento della restituzione).
- Operazioni con soggetti collegati (familiari, soci, società controllate) e pagamenti dilazionati a lungo termine sono fattori di rischio: se privano la società di beni senza contropartita effettiva o prevedono dilazioni incompatibili con la situazione patrimoniale, possono integrare bancarotta distrattiva anche se formalmente sono atti tipici d'impresa.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti se il motivo mira a una rivalutazione del compendio probatorio: è necessario contestare violazioni di diritto o illogicità manifeste nella motivazione, con riferimento puntuale alle argomentazioni dei giudici di merito.
- Prassi consigliate per evitare profili penal-fallimentari: documentare chiaramente la natura dei conferimenti/finanziamenti (contratti scritti, delibere assembleari), formalizzare eventuali postergazioni, ottenere pareri e valutazioni indipendenti per operazioni con parti correlate, evitare restituzioni ai soci quando sussistono segnali di crisi o predisporre misure alternative concordate con i creditori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39045/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39048/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39097/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39098/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39099/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39100/2023 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →