Cassazione Civile, Ordinanza n. 35305/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
Un passeggero aveva convenuto una compagnia aerea davanti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo di tre giorni nella restituzione di un bagaglio da stiva trasportato su un volo Roma-San Pietroburgo, nel quale erano riposti anche i suoi effetti personali. Il giudice di pace accoglieva la domanda e liquidava equitativamente euro 600,00 per i disagi sofferti; il gravame della compagnia era dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. La compagnia proponeva ricorso per cassazione con cinque censure: 1) difetto di legittimazione attiva del passeggero a domandare il risarcimento per l’inesatto adempimento del contratto di trasporto del bagaglio, richiamando gli artt. 81 c.p.c. e 19 e 22 della Convenzione di Varsavia; 2) violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. VII della Convenzione di Guadalajara, sostenendo che il bagaglio era stato smarrito in occasione di un volo operato da altro vettore e che non risultava la qualità di vettore contrattuale della convenuta; 3) violazione dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia, per avere il giudice liquidato euro 600,00 nonostante il limite risarcitorio convenzionale e confondendo la disciplina della Convenzione di Varsavia con quella di Montreal; 4) violazione degli artt. 2697, 2059 e 1226 c.c., per la liquidazione di danno non patrimoniale senza prova del pregiudizio e senza i presupposti per la valutazione equitativa; 5) difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. sia sulla liquidazione del danno non patrimoniale sia sull’esistenza e quantificazione del danno da ritardata riconsegna del bagaglio. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, acquisendo il fascicolo d’ufficio dell’appello, e ha rilevato che l’ordinanza di inammissibilità del gravame era stata comunicata via PEC il 29 luglio 2020; il ricorso, notificato il 18 febbraio 2021, era quindi tardivo rispetto al termine breve di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha riscontrato d’ufficio la tardività dell’impugnazione. Ha affermato che, in caso di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la comunicazione della relativa ordinanza di cancelleria fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, quando il destinatario è posto in grado di conoscere la natura del provvedimento e il conseguente speciale regime impugnatorio. Poiché l’ordinanza era stata comunicata il 29 luglio 2020 e il ricorso era stato notificato solo il 18 febbraio 2021, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che chi agisce deve essere titolare del diritto fatto valere; la Corte non affronta il merito della doglianza perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività.
art. 19 Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
Invocato dalla ricorrente per circoscrivere la responsabilità del vettore nel trasporto aereo; nessuna valutazione di merito nel provvedimento finale.
art. 22 Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
Richiamato come limite risarcitorio convenzionale; la censura non viene esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. VII Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961
Invocato per contestare la qualificazione del vettore contrattuale; doglianza assorbita dalla declaratoria di tardività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicazione del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi terzo e quarto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicazione del vizio di nullità della sentenza dedotto nei primi due motivi e nel quinto motivo per difetto di motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione sulla liquidazione e quantificazione del danno; non esaminato nel merito.
art. 348-bis c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello ha fatto scattare il regime speciale di impugnazione e il termine breve per il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.
art. 348-ter c.p.c.
La comunicazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello fa decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado.
art. 325 c.p.c.
Richiamato quale termine breve applicabile al ricorso per cassazione quando l'ordinanza ex art. 348-bis sia comunicata o notificata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2697 c.c.
Richiamato come parametro dell'onere della prova nella censura sul danno da ritardo nella consegna del bagaglio; non esaminato nel merito.
art. 2059 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento del danno non patrimoniale; non esaminato nel merito.
art. 1226 c.c.
Richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno; non esaminato nel merito.
art. 185 c.p.
Richiamato dalla ricorrente quale presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale; non vi è pronuncia di merito sul punto.
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, se il destinatario è posto in grado di conoscere la natura del provvedimento e il relativo regime impugnatorio.
- La tempestività del ricorso per cassazione va verificata anche d'ufficio; se dagli atti risulta la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e il ricorso è proposto oltre il termine breve, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità dell'appello, chi intenda proporre ricorso per cassazione deve allegare e provare, se vuole avvalersi del termine lungo, la mancanza di comunicazione o di notificazione dell'ordinanza.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività assorbe ogni questione di merito relativa a legittimazione attiva, disciplina convenzionale del trasporto aereo, danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio e liquidazione equitativa del pregiudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35151/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35173/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35195/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →