Sentenza del 19/10/2016 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Lodi
PROCESSO TRIBUTARIO - Procura alle liti - Assenza - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 546/1992. La decisione è stata quindi sfavorevole al ricorrente, senza esame nel merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato presentato senza riportare una procura alle liti valida, ossia senza il conferimento dell'incarico al difensore sottoscritto dal ricorrente e certificato dallo stesso difensore. La mancanza di tale formalità impedisce di verificare la legittimazione e la volontà della parte di farsi rappresentare in giudizio.
Norme richiamate
Art. 18, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve contenere [...] l'incarico al difensore, salvo che il ricorso sia sottoscritto personalmente dal contribuente
La procura alle liti deve risultare dal ricorso o essere allegata e deve essere sottoscritta dalla parte e certificata dal difensore incaricato. L'assenza di tale requisito formale comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la parte agisce tramite difensore, è essenziale conferire una procura alle liti con sottoscrizione della parte e certificazione del difensore.
- La mancanza della procura o delle formalità necessarie può determinare l'inammissibilità del ricorso, impedendo al giudice di esaminare il merito.
- Prima di depositare un ricorso è necessario verificare che l'incarico al difensore sia formalmente documentato e correttamente collegato all'atto processuale.
- Se il contribuente sottoscrive personalmente il ricorso nei casi consentiti dalla legge, la procura al difensore può non essere necessaria; diversamente, la sua omissione costituisce una grave irregolarità processuale.
Testo integrale
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