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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la debenza della tassa sulle concessioni governative applicata all'uso di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, relativamente al bimestre settembre-ottobre 2008. La contribuente sosteneva che il tributo fosse stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche e che il nuovo principio di liberalizzazione delle comunicazioni impedisse l'imposizione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'abbonamento telefonico costituisse il documento sostitutivo della licenza e continuasse a integrare il presupposto dell'imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. È stata dichiarata legittima la tassa sulle concessioni governative e, conseguentemente, l'avviso di accertamento impugnato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e la complessità della questione, nonché per l'incertezza normativa e i successivi chiarimenti delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    Costituisce il fondamento tariffario della tassa sulle concessioni governative relativa all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile.

  • Art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156

    La sua abrogazione non ha eliminato il presupposto della tassa, poiché la disciplina rilevante è stata sostanzialmente riprodotta nella normativa successiva.

  • Art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche

    Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

    La norma è stata interpretata come continuità normativa rispetto alla disciplina precedente: l'abbonamento telefonico costituisce il titolo sostitutivo della licenza e mantiene il presupposto dell'imposizione.

  • Art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    L'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 non comporta, secondo la giurisprudenza richiamata, l'abrogazione della tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa.

  • Art. 219 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

    La disposizione è stata valorizzata per escludere che la liberalizzazione producesse una riduzione degli introiti tributari già percepiti.

  • Art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202

    Ha assoggettato alla tassa il documento sostitutivo della licenza, individuato nel caso concreto nel contratto di abbonamento stipulato con il gestore telefonico.

  • Art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2014, n. 50

    La norma interpretativa considera le stazioni radioelettriche comprensive del servizio radiomobile terrestre di comunicazione, escludendo una distinzione tra telefoni cellulari e radiotrasmittenti ai fini della tassa.

  • Direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni

    La disciplina comunitaria sulle autorizzazioni non impedisce l'applicazione della tassa sulle concessioni governative.

  • D.lgs. 5 settembre 2001, n. 269, attuativo della direttiva 1999/5/CE

    Rileva per i requisiti tecnici delle apparecchiature immesse in commercio e conferma l'inquadramento unitario delle apparecchiature di comunicazione considerate.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014

    Ha stabilito definitivamente che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 non ha fatto venir meno la tassa governativa sui telefoni cellulari, poiché il relativo presupposto è rinvenibile nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 dicembre 2013, causa C-335/2013

    Ha escluso l'incompatibilità della tassa sulle concessioni governative con la disciplina comunitaria applicabile alle comunicazioni elettroniche.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma richiamata da una disposizione tributaria non determina automaticamente la cessazione dell'imposta se la disciplina sostanziale è stata riprodotta o mantenuta nella normativa successiva.
  • In materia di telefonia mobile, il contratto di abbonamento può assumere la funzione di documento sostitutivo della licenza e costituire il presupposto per la tassa sulle concessioni governative.
  • La liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche non implica, di per sé, l'eliminazione dei tributi già esistenti, soprattutto quando la normativa esclude nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
  • Quando esiste un orientamento consolidato delle Sezioni Unite su una questione analoga, i giudici di merito tendono ad adeguarsi a tale interpretazione, anche se precedenti decisioni avevano adottato una soluzione diversa.
  • La compatibilità con il diritto dell'Unione europea deve essere valutata alla luce della specifica disciplina comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia, che in questo caso ha escluso l'incompatibilità della tassa.

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