Sentenza del 19/10/2016 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 bis o 36 ter, D.p.r. 29.09.1973, n. 600 - Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento - Mancata previa instaurazione del contraddittorio e mancanza dell'accertamento quando l'errore non sia desumibile "ictu oculi" - Nullità della cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis o 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La contestazione riguardava l'assenza di una previa comunicazione dell'esito del controllo formale, con indicazione dei motivi della rettifica, nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo quando l'errore non sia rilevabile immediatamente, ma richieda un'attività interpretativa o valutativa della dichiarazione e dei documenti.
La decisione
La cartella è stata ritenuta nulla. Il controllo automatizzato o formale può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo soltanto per errori oggettivi e immediatamente percepibili (ictu oculi). Se, invece, la rettifica deriva dall'interpretazione dei documenti o da valutazioni non meramente automatiche, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio e comunicare preventivamente al contribuente o al sostituto d'imposta l'esito del controllo e le ragioni della rettifica. In mancanza, la cartella non può validamente fondarsi sul procedimento previsto dagli artt. 36-bis o 36-ter.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La liquidazione automatizzata delle imposte e la conseguente iscrizione a ruolo sono ammesse per errori immediatamente rilevabili dai dati della dichiarazione e non per questioni che richiedano interpretazioni o valutazioni.
Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale deve rispettare gli obblighi di comunicazione dell'esito e delle ragioni della rettifica; la mancata previa comunicazione rende nulla la cartella quando il controllo non riguardi un errore evidente e oggettivo.
Sentenza della Corte di Cassazione 27 marzo 2009, n. 7493
La rettifica conseguente al controllo formale può essere iscritta direttamente a ruolo solo se l'errore è rilevabile ictu oculi; non è sufficiente quando l'errore deriva dall'interpretazione della dichiarazione o della documentazione.
Massime di principio
- La procedura di liquidazione automatizzata o di controllo formale non può essere utilizzata per risolvere questioni controverse o interpretative: in tali casi occorre un ordinario accertamento, con adeguata motivazione e garanzie partecipative.
- La notifica diretta della cartella può essere illegittima quando manca la preventiva comunicazione dell'esito del controllo prevista dalla legge, soprattutto se il contribuente non è posto in condizione di conoscere e chiarire le ragioni della rettifica.
- L'espressione ictu oculi indica un errore oggettivo, aritmetico o immediatamente desumibile dai dati dichiarati; se per individuare l'errore occorre esaminare o interpretare documenti, la contestazione non rientra normalmente nei limiti del controllo automatizzato o formale.
- In una situazione analoga, occorre verificare la natura dell'errore, l'eventuale comunicazione preventiva dell'esito del controllo e se la cartella indichi adeguatamente le ragioni della pretesa. La mancanza di tali elementi può comportare la nullità della cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 495 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →