Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 bis o 36 ter, D.p.r. 29.09.1973, n. 600 - Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento - Mancata previa instaurazione del contraddittorio e mancanza dell'accertamento quando l'errore non sia desumibile "ictu oculi" - Nullità della cartella - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis o 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La contestazione riguardava l'assenza di una previa comunicazione dell'esito del controllo formale, con indicazione dei motivi della rettifica, nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo quando l'errore non sia rilevabile immediatamente, ma richieda un'attività interpretativa o valutativa della dichiarazione e dei documenti.

La decisione

La cartella è stata ritenuta nulla. Il controllo automatizzato o formale può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo soltanto per errori oggettivi e immediatamente percepibili (ictu oculi). Se, invece, la rettifica deriva dall'interpretazione dei documenti o da valutazioni non meramente automatiche, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio e comunicare preventivamente al contribuente o al sostituto d'imposta l'esito del controllo e le ragioni della rettifica. In mancanza, la cartella non può validamente fondarsi sul procedimento previsto dagli artt. 36-bis o 36-ter.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La liquidazione automatizzata delle imposte e la conseguente iscrizione a ruolo sono ammesse per errori immediatamente rilevabili dai dati della dichiarazione e non per questioni che richiedano interpretazioni o valutazioni.

  • Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo formale deve rispettare gli obblighi di comunicazione dell'esito e delle ragioni della rettifica; la mancata previa comunicazione rende nulla la cartella quando il controllo non riguardi un errore evidente e oggettivo.

  • Sentenza della Corte di Cassazione 27 marzo 2009, n. 7493

    La rettifica conseguente al controllo formale può essere iscritta direttamente a ruolo solo se l'errore è rilevabile ictu oculi; non è sufficiente quando l'errore deriva dall'interpretazione della dichiarazione o della documentazione.

Massime di principio

  • La procedura di liquidazione automatizzata o di controllo formale non può essere utilizzata per risolvere questioni controverse o interpretative: in tali casi occorre un ordinario accertamento, con adeguata motivazione e garanzie partecipative.
  • La notifica diretta della cartella può essere illegittima quando manca la preventiva comunicazione dell'esito del controllo prevista dalla legge, soprattutto se il contribuente non è posto in condizione di conoscere e chiarire le ragioni della rettifica.
  • L'espressione ictu oculi indica un errore oggettivo, aritmetico o immediatamente desumibile dai dati dichiarati; se per individuare l'errore occorre esaminare o interpretare documenti, la contestazione non rientra normalmente nei limiti del controllo automatizzato o formale.
  • In una situazione analoga, occorre verificare la natura dell'errore, l'eventuale comunicazione preventiva dell'esito del controllo e se la cartella indichi adeguatamente le ragioni della pretesa. La mancanza di tali elementi può comportare la nullità della cartella.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.