Sentenza del 19/10/2016 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al contributo consortile per l'anno 1997, sostenendo di averne avuto conoscenza solo tramite l'estratto di ruolo. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., l'inesistenza giuridica della cartella per omessa notifica e la decadenza dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973. In appello ha inoltre contestato la tardiva costituzione e produzione documentale di Equitalia e la mancata rilevazione, da parte del giudice di primo grado, della prescrizione e dell'omessa notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto ammissibile, in linea generale, l'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo quando non sia stata validamente notificata, richiamando Cass. Sez. Unite n. 19704/2015. Tuttavia, nel caso concreto, ha accertato che la cartella era stata validamente notificata il 28 maggio 1997 e non era stata impugnata. La produzione della prova della notifica in appello è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992. Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono state considerate tardive, poiché avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione tempestiva della cartella. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la particolare complessità e il contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
La ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale dei crediti periodici, ma la Commissione non ha esaminato nel merito l'eccezione, ritenendola ormai preclusa perché non proposta tempestivamente contro la cartella notificata.
Art. 19, D.lgs. n. 546/1992
La norma disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. La Commissione ha richiamato il principio secondo cui è ammissibile impugnare la cartella non validamente notificata della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, secondo Cass. Sez. Unite n. 19704/2015.
Art. 25, DPR n. 602/1973
Prevede i termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento. L'eccezione di decadenza è stata ritenuta non più proponibile perché la cartella risultava notificata e non era stata impugnata nei termini.
Art. 32, D.lgs. n. 546/1992
Disciplina i termini per il deposito di documenti e memorie nel giudizio tributario. La tardiva costituzione o produzione della resistente non ha comportato l'inutilizzabilità della documentazione, poiché la disciplina speciale consente la produzione documentale anche in appello.
Art. 58, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
Consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello. La Commissione ha ritenuto quindi utilizzabile la copia conforme della cartella e della relata di notifica depositata da Equitalia in secondo grado.
Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
Esprime il principio di specialità del processo tributario: quando vi è contrasto tra disciplina processuale tributaria e disciplina civile, prevale quella tributaria.
Art. 100, codice di procedura civile
È stato richiamato dalla resistente in relazione all'interesse ad agire, ma la decisione si è fondata principalmente sulla validità della notifica della cartella e sulla mancata impugnazione tempestiva.
Art. 345, codice di procedura civile
I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello sono stati ritenuti recessivi rispetto alla disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015
È ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
L'estratto di ruolo può consentire l'impugnazione immediata della cartella non validamente notificata, ma tale principio non opera quando l'agente dimostri che la cartella era stata validamente notificata.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato insieme alla cartella quando il contribuente dimostri di averne avuto conoscenza solo in quel modo e l'amministrazione non provi una precedente notifica valida.
- Se la cartella è stata validamente notificata, il contribuente deve impugnarla entro il termine previsto; in caso contrario, diventano normalmente precluse le contestazioni relative a prescrizione, decadenza, vizi della cartella e, in generale, alla fondatezza della pretesa.
- Nel processo tributario la prova della notifica e altri documenti possono essere prodotti anche in appello nei limiti previsti dalla disciplina speciale dell'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992.
- La contestazione della tardiva costituzione o produzione documentale della controparte non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti: occorre verificare le specifiche regole del processo tributario e l'eventuale pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- La prescrizione e la decadenza devono essere eccepite tempestivamente quando il contribuente impugna l'atto notificato; non è generalmente possibile attendere una successiva fase esecutiva per contestare vizi già conoscibili.
- La decisione riguarda specificamente l'effetto processuale della notifica e della mancata impugnazione e non stabilisce in astratto che ogni contributo consortile abbia prescrizione decennale o quinquennale: tale questione deve essere valutata in base alla natura del credito e agli atti interruttivi.
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