Sentenza del 19/10/2016 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Dichiarazione dei redditi integrativa - Può essere presentata solo per correggere errori od omissioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 non per correggere un errore od omissione, ma per modificare, a seguito di un mero ripensamento, una scelta fiscale già effettuata nella dichiarazione originaria. La questione è stata distinta tra errori relativi a dati e fatti fiscalmente rilevanti, che possono essere rettificati, e opzioni o manifestazioni di volontà del contribuente, che non sono liberamente modificabili tramite dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte ha stabilito che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggiore o minore debito d'imposta, oppure di un maggiore o minore credito. Non è invece utilizzabile per modificare una scelta fiscale precisa già operata nella dichiarazione originaria, quando la modifica dipenda soltanto da un successivo ripensamento. È stata richiamata Cass. 27 novembre 2006, n. 25056, secondo cui la rettifica è possibile per errori riguardanti il contenuto della dichiarazione di scienza, ma non per la manifestazione di volontà implicita nell'esercizio di un'opzione legislativa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La dichiarazione integrativa può essere presentata per correggere errori od omissioni.
La norma consente di correggere errori od omissioni che incidono sul reddito, sul debito d'imposta o sul credito, ma non permette di modificare una scelta fiscale già esercitata per mero ripensamento.
Cassazione civile, sentenza 27 novembre 2006, n. 25056
È rettificabile la dichiarazione qualora l'errore si riferisca al contenuto proprio della dichiarazione di scienza e non alla manifestazione di volontà implicita nell'esercizio di un'opzione offerta dal legislatore.
Gli errori nella rappresentazione di fatti o dati possono essere corretti; le opzioni fiscali, in quanto manifestazioni di volontà, non sono invece ordinariamente revocabili mediante dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa serve a correggere errori od omissioni oggettivamente individuabili, non a cambiare una decisione fiscale già consapevolmente adottata.
- Occorre distinguere tra dichiarazione di scienza, relativa a fatti, dati e calcoli, e manifestazione di volontà, relativa all'esercizio di un'opzione fiscale.
- Un errore materiale, contabile o nella qualificazione di un elemento reddituale può normalmente essere rettificato se incide sul reddito, sull'imposta o sul credito.
- Il successivo ripensamento su un'opzione già esercitata non è, di regola, sufficiente per presentare una dichiarazione integrativa sostitutiva.
- Prima di rettificare una dichiarazione occorre verificare la natura dell'errore, i termini previsti dalla legge e l'eventuale disciplina speciale applicabile all'opzione esercitata.
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