Sentenza del 19/10/2016 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Potenza che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006. Gli avvisi avevano determinato induttivamente il reddito d'impresa della società, la maggiore IVA e il reddito di partecipazione imputabile al socio. In appello sono state dedotte, tra le altre, la nullità o irregolarità della notifica, l'inesistenza o invalidità della delega di firma, la violazione delle norme sull'accertamento con adesione, l'illegittimità dell'accertamento induttivo, l'errata determinazione del volume d'affari e della percentuale di ricarico, la carenza di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha confermato che l'impugnazione dell'avviso relativo al reddito di partecipazione era tardiva, poiché l'avviso era stato notificato il 2 gennaio 2012 e il ricorso era stato notificato il 4 giugno 2012. L'eccezione relativa alla delega di firma è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile in appello; inoltre, l'Agenzia aveva comunque prodotto il provvedimento di delega. È stata ritenuta valida la notifica eseguita nei confronti del socio e legale rappresentante della società di persone, anche se personalmente fallito, poiché la perdita della capacità processuale del fallito è relativa e può essere fatta valere dal curatore nell'interesse della massa. Il termine di quindici giorni per la convocazione nell'accertamento con adesione è stato considerato ordinatorio. Sono stati ritenuti legittimi l'accertamento induttivo, fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e sulla mancata risposta al questionario, il recupero dell'IVA non detratta in assenza di dichiarazione IVA, il calcolo della percentuale di ricarico e le sanzioni, applicate nella misura minima. L'appellante è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
La disciplina della notificazione degli atti tributari è stata ritenuta rispettata, essendo valida la notifica effettuata al socio e legale rappresentante della società di persone.
Artt. 2272 e 2288 del Codice civile
Le norme sulla cessazione della società e sull'esclusione o posizione del socio non impediscono la notificazione dell'avviso al socio che rivesta anche la qualità di legale rappresentante.
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986
Il reddito delle società di persone viene imputato ai soci per trasparenza; tuttavia, il relativo avviso deve essere impugnato entro il termine previsto, pena l'inammissibilità.
Art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997
Il termine di quindici giorni per la convocazione del contribuente che abbia presentato istanza di accertamento con adesione
Il termine è stato qualificato come ordinatorio, poiché la norma non prevede espressamente una sanzione di invalidità per la sua inosservanza.
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo in presenza della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e della mancata risposta al questionario dell'Ufficio.
Art. 55 del D.P.R. n. 633/1972
L'assenza della dichiarazione IVA consente il ricorso a una ricostruzione induttiva e comporta l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti; la sola comunicazione annuale dei dati IVA non sostituisce la dichiarazione.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Le eccezioni nuove non possono essere proposte per la prima volta in appello; per questo l'eccezione relativa alla mancata allegazione della delega di firma è stata dichiarata inammissibile.
Artt. 36 e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Le censure relative alla motivazione e al contenuto della sentenza non hanno condotto all'annullamento della decisione di primo grado.
Art. 112 del Codice di procedura civile
La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata ritenuta fondata.
Cass. civ., n. 13869/1999
È stata richiamata a sostegno della validità della notifica dell'avviso al socio e legale rappresentante di una società di persone.
Cass. civ., n. 14980/2009
È stata richiamata per affermare che il fallito conserva una capacità processuale relativa e può impugnare l'atto tributario riguardante la società, salvo eccezione del curatore nell'interesse dei creditori.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per impugnare gli avvisi di accertamento sono normalmente perentori: un ricorso tardivo è inammissibile e le contestazioni sul merito non possono essere esaminate.
- Le eccezioni non proposte in primo grado, salvo quelle rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- La notifica dell'avviso a un socio che sia anche legale rappresentante di una società di persone può essere valida, anche quando la società sia cessata o il socio sia personalmente fallito, purché sussistano i presupposti della rappresentanza e non vi sia una tempestiva contestazione del curatore.
- La mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e la mancata risposta ai questionari dell'Amministrazione legittimano, in presenza di elementi presuntivi, il ricorso all'accertamento induttivo e alla ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico.
- La comunicazione annuale dei dati IVA non sostituisce la dichiarazione IVA e non garantisce, da sola, il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti.
- Un termine procedimentale è privo di effetto invalidante quando la legge non collega espressamente alla sua violazione una sanzione di nullità o decadenza.
- La delega di firma non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento, ma l'Ufficio deve poterla produrre o dimostrarne l'esistenza qualora sia contestata tempestivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 495 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 ott 2016Sentenza del 19/10/2016 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →