Sentenza n. 3425/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della comunicazione di compensazione prot. n. 18374235 del 10 marzo 2026, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui il GSE ha comunicato di aver unilateralmente e autoritativamente operato una compensazione per l'importo di € 811,56 tra un credito certo, liquido ed esigibile della ricorrente e un presunto e contestato debito di quest’ultima; della diffida di pagamento prot. n. rif. DN2359142 del 17 febbraio 2026, notificata a mezzo PEC in pari data, quale atto presupposto e prodromico alla suddetta compensazione, con cui il GSE ha intimato alla Società ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 33.295,94, minacciando espressamente il ricorso a procedure di recupero “anche tramite compensazioni”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluse la fattura n. 1465498 del 14/10/2022, le diffide presupposte del 01/12/2022 e del 20/02/2025, nonché i provvedimenti amministrativi generali e particolari del GSE con cui sono stati determinati i valori e le modalità di calcolo della pretesa creditoria fondata sull’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022; e per l’accertamento del diritto della Società ricorrente a percepire integralmente gli incentivi maturati, senza subire le illegittime compensazioni operate dal GSE, con conseguente condanna del Gestore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del GSE di compensazione per € 811,56 tra un credito della società e un presunto debito, unitamente alla precedente diffida di pagamento per € 33.295,94 e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione con cui il GSE aveva unilateralmente operato una compensazione tra un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e un presunto debito contestato, nonché la diffida di pagamento prodromica e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto a percepire integralmente gli incentivi e la restituzione delle somme trattenute. La ricorrente ha successivamente depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, qualificata dal Collegio come rinuncia irrituale perché non notificata alle controparti. Ha inoltre dichiarato che il giudizio era stato promosso per un mero ed evidente errore materiale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di non dover esaminare le censure e le questioni sostanziali relative alla compensazione, alla diffida di pagamento e alla pretesa creditoria del GSE. La rinuncia irrituale è stata interpretata come manifestazione sopravvenuta della mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio; il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, anche in considerazione della sua dichiarazione di avere promosso il giudizio per errore materiale e della costituzione del GSE, che aveva partecipato alla discussione in camera di consiglio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio per improcedibilità, qui dichiarata in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell’ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti costituisce una rinuncia irrituale, che non determina necessariamente l’estinzione del giudizio, ma può essere valutata come manifestazione sopravvenuta della carenza di interesse alla prosecuzione e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
- Quando il ricorrente dichiara di avere promosso il giudizio per un errore materiale e la parte resistente si è costituita partecipando alla discussione, le spese processuali possono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale o della responsabilità della parte nella determinazione dell’attività processuale.
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