Cassazione Penale, Sentenza n. 13242/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pocaterra chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dal 19/07/2008 al 06/01/2010. La custodia cautelare era stata disposta per presunti reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309: l'acquisto e la detenzione ai fini di spaccio di cocaina (trattasi, in particolare, di 106 grammi acquistati il 21-22/04/2007 e di una ulteriore detenzione non specificata il 22/04/2007). Successivamente Pocaterra fu assolto, con sentenza irrevocabile del 25/09/2014 (divenuta definitiva il 02/05/2015), per insussistenza del fatto. La Corte d'appello di Napoli aveva rifiutato l'indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave: dalle intercettazioni emergevano riferimenti specifici a quantità, qualità e trattative sulla sostanza e a incontri; Pocaterra non contestò di essere interlocutore nelle conversazioni né diede chiarimenti in sede di interrogatorio, mantenendo un linguaggio criptico che la Corte ritenne idoneo a indurre in errore l'autorità giudiziaria e a giustificare la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato che non spetta l'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. perché è stata accertata colpa grave del ricorrente. La Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio per equa riparazione rispetto al giudizio penale e la necessità di valutare ex ante se, alla data della misura cautelare, il quadro indiziario e la condotta del soggetto potevano legittimamente far apparire fondate le accuse. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'uso di linguaggio criptico nelle intercettazioni, i rapporti ambigui con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e la scelta di non fornire spiegazioni, integrano condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (Testo unico stupefacenti)
Norma penale di riferimento per i fatti contestati (acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti). Viene richiamata per descrivere la natura delle accuse che hanno giustificato la misura cautelare.
art. 314 cod. proc. pen.
Prevede l'equa riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta che il diritto all'indennizzo è escluso se l'imputato ha tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia indotto in errore l'autorità, valutando la situazione ex ante rispetto alla misura cautelare.
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente a sostegno della tesi che le regole di valutazione probatoria del giudizio di merito debbano applicarsi anche alla fase cautelare. La Corte osserva che tale richiamo non è pertinente ai fini dell'accertamento della colpa grave nel giudizio per riparazione, che mantiene criteri autonomi.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 51779/2013, Sez. U. n. 32383/2010, e altri precedenti citati)
Richiamata per definire i principi applicabili: il giudizio per equa riparazione è autonomo; la colpa grave può consistere in linguaggio criptico, rapporti ambigui con soggetti delinquenziali o omissione di chiarimenti all'autorità; la valutazione deve considerare il quadro indiziario disponibile alla data della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio per equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e si concentra su come la condotta dell'indagato abbia influito sull'apparenza di fondatezza delle accuse al momento della misura cautelare.
- La colpa grave che esclude l'indennizzo può derivare da comportamenti precedenti o successivi alla privazione della libertà, in particolare da rapporti ambigui con soggetti criminali e dall'uso di linguaggio criptico nelle comunicazioni.
- Il silenzio o la scelta di non fornire spiegazioni significative in sede di interrogatorio di garanzia può essere valutato negativamente e considerato elemento ostativo al riconoscimento della riparazione.
- Le regole probatorie del giudizio di merito non si trasferiscono automaticamente alla fase cautelare; nella valutazione cautelare prevale l'esame ex ante del quadro indiziario e della prevedibilità dell'intervento dell'autorità.
- Anche se l'imputato viene poi assolto, l'indennizzo è escluso se la privazione della libertà è stata determinata da comportamenti colposi dell'interessato che rendevano prevedibile l'adozione della misura.
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