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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13242/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pocaterra chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dal 19/07/2008 al 06/01/2010. La custodia cautelare era stata disposta per presunti reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309: l'acquisto e la detenzione ai fini di spaccio di cocaina (trattasi, in particolare, di 106 grammi acquistati il 21-22/04/2007 e di una ulteriore detenzione non specificata il 22/04/2007). Successivamente Pocaterra fu assolto, con sentenza irrevocabile del 25/09/2014 (divenuta definitiva il 02/05/2015), per insussistenza del fatto. La Corte d'appello di Napoli aveva rifiutato l'indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave: dalle intercettazioni emergevano riferimenti specifici a quantità, qualità e trattative sulla sostanza e a incontri; Pocaterra non contestò di essere interlocutore nelle conversazioni né diede chiarimenti in sede di interrogatorio, mantenendo un linguaggio criptico che la Corte ritenne idoneo a indurre in errore l'autorità giudiziaria e a giustificare la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato che non spetta l'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. perché è stata accertata colpa grave del ricorrente. La Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio per equa riparazione rispetto al giudizio penale e la necessità di valutare ex ante se, alla data della misura cautelare, il quadro indiziario e la condotta del soggetto potevano legittimamente far apparire fondate le accuse. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'uso di linguaggio criptico nelle intercettazioni, i rapporti ambigui con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e la scelta di non fornire spiegazioni, integrano condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma penale di riferimento per i fatti contestati (acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti). Viene richiamata per descrivere la natura delle accuse che hanno giustificato la misura cautelare.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Prevede l'equa riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta che il diritto all'indennizzo è escluso se l'imputato ha tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia indotto in errore l'autorità, valutando la situazione ex ante rispetto alla misura cautelare.

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente a sostegno della tesi che le regole di valutazione probatoria del giudizio di merito debbano applicarsi anche alla fase cautelare. La Corte osserva che tale richiamo non è pertinente ai fini dell'accertamento della colpa grave nel giudizio per riparazione, che mantiene criteri autonomi.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 51779/2013, Sez. U. n. 32383/2010, e altri precedenti citati)

    Richiamata per definire i principi applicabili: il giudizio per equa riparazione è autonomo; la colpa grave può consistere in linguaggio criptico, rapporti ambigui con soggetti delinquenziali o omissione di chiarimenti all'autorità; la valutazione deve considerare il quadro indiziario disponibile alla data della misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudizio per equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e si concentra su come la condotta dell'indagato abbia influito sull'apparenza di fondatezza delle accuse al momento della misura cautelare.
  • La colpa grave che esclude l'indennizzo può derivare da comportamenti precedenti o successivi alla privazione della libertà, in particolare da rapporti ambigui con soggetti criminali e dall'uso di linguaggio criptico nelle comunicazioni.
  • Il silenzio o la scelta di non fornire spiegazioni significative in sede di interrogatorio di garanzia può essere valutato negativamente e considerato elemento ostativo al riconoscimento della riparazione.
  • Le regole probatorie del giudizio di merito non si trasferiscono automaticamente alla fase cautelare; nella valutazione cautelare prevale l'esame ex ante del quadro indiziario e della prevedibilità dell'intervento dell'autorità.
  • Anche se l'imputato viene poi assolto, l'indennizzo è escluso se la privazione della libertà è stata determinata da comportamenti colposi dell'interessato che rendevano prevedibile l'adozione della misura.

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