Cassazione Civile, Ordinanza n. 41753/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina dal rapporto di agenzia assicurativa tra una società di agenzia e la compagnia preponente, risolto per recesso che i giudici di merito hanno ritenuto legittimo. In primo grado, riunite due cause contrapposte, il Tribunale ha riconosciuto un credito dell'agente e, al contempo, un credito della compagnia; la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione rideterminando i rapporti dare-avere. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, centrati soprattutto su: tempestività e prova della contestazione della pretesa sotto-tariffazione di polizze RCA; dedotta nullità/erroneità della CTU contabile per uso di documenti asseritamente tardivi; pretesa violazione dell'art. 23 dell'Accordo nazionale agenti 2003 in relazione alla sottoscrizione degli allegati e alla disponibilità della documentazione; applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1387 e 1988 c.c.; contestazione dei conteggi relativi ai premi incassati da una ASL e non riversati; errore di calcolo nella quantificazione delle provvigioni maturande e delle indennità di fine rapporto. Con il presente giudizio le stesse parti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza di cassazione che aveva rigettato/in larga parte respinto i motivi originari, deducendo due errori di fatto revocatori: il primo sul presunto mancato esame della richiesta di rinnovazione della CTU e sulla ritenuta novità dell'eccezione di nullità della consulenza; il secondo sull'asserita tardiva produzione del contratto collettivo di categoria e sull'errore di calcolo nella quantificazione finale dei crediti.
La decisione
La Corte ha esaminato i due motivi di revocazione e li ha ritenuti entrambi inammissibili. Sul primo ha affermato che non vi era errore di fatto revocatorio: la precedente ordinanza non aveva omesso di considerare la richiesta di rinnovazione della CTU, ma aveva sostanzialmente rigettato le censure tecnico-valutative e ritenuto nuova la deduzione di nullità della consulenza per violazione dell'art. 198 c.p.c.; inoltre la censura prospettava, in realtà, questioni di diritto o di merito e non un errore percettivo decisivo. Sul secondo ha rilevato che l'eventuale erroneità circa la tardiva produzione del testo contrattuale non era decisiva, perché l'inammissibilità del motivo originario discendeva anche da una autonoma ratio di novità della questione; quanto all'asserito errore di calcolo, ha osservato che si trattava, al più, di un errore materiale di computo e comunque la questione era già stata devoluta e decisa nel merito, non essendo quindi configurabile il vizio revocatorio. Ne consegue la condanna delle ricorrenti alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1750 c.c.
richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina del recesso nel rapporto di agenzia e alla contestazione della legittimità della cessazione del rapporto
art. 1751 c.c.
richiamato dalle ricorrenti in relazione alle indennità spettanti all'agente alla cessazione del rapporto
art. 2119 c.c.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'assenza o l'illegittimità della giusta causa di recesso
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla tempestività e fondatezza della contestazione e sui fatti costitutivi delle pretese economiche
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte evidenzia che le censure miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di elementi istruttori
art. 23 dell'Accordo nazionale di categoria del 2003
invocato dalle ricorrenti per lamentare la mancata messa a disposizione della documentazione e la invalidità della CTU; la Corte ne esclude l'esame per novità della questione e tardività della produzione documentale
art. 183 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'utilizzo in CTU di documenti prodotti oltre le preclusioni processuali
art. 198 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti per dedurre la nullità della consulenza; la Corte osserva che la relativa eccezione non risultava tempestivamente proposta e che, comunque, la doglianza tendeva a un riesame di merito
art. 157 c.p.c.
richiamato in relazione alla tempestività dell'eccezione di nullità processuale, che la Corte reputa non dimostrata
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'utilizzo e la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può essere invocato per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
richiamato come tentativo di sindacare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la violazione di tale norma ricorre solo nei casi di prova legale mal governata, non per erronea ponderazione delle risultanze
art. 1387 c.c.
richiamato dalle ricorrenti in tema di rappresentanza/procura del soggetto che ha sottoscritto gli allegati e le operazioni di riconsegna
art. 1988 c.c.
richiamato per sostenere il valore ricognitivo della sottoscrizione; la Corte chiarisce che non si era in presenza di ricognizione di debito, ma di mera constatazione contabile
art. 20 dell'ANA del 2003
invocato per la quantificazione delle provvigioni maturate; la Corte non lo esamina per novità della questione e per la tardività della produzione documentale
art. 12A dell'ANA del 2003
richiamato nel sesto motivo originario sulle indennità spettanti all'agente in caso di risoluzione senza giusta causa, motivo rimasto assorbito nel ricorso originario e comunque non utile nella revocazione
art. 18bis dell'ANA del 2003
richiamato nel sesto motivo originario sulle indennità di fine rapporto
art. 25 dell'ANA del 2003
richiamato nel sesto motivo originario sulle indennità di fine rapporto
art. 395, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la revocazione per errore di fatto; la Corte precisa che l'errore deve essere percettivo, decisivo e non concernere valutazioni o questioni di diritto
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla giurisprudenza citata in sentenza per chiarire che il mancato espresso rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU non integra necessariamente omessa pronuncia
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di specifica indicazione del fatto storico omesso nel motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione
art. 287 c.p.c.
richiamato per affermare che un mero errore di calcolo è eventualmente correggibile come errore materiale, non tramite revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. l'errore di fatto deve consistere in una falsa percezione immediatamente ricavabile dagli atti o dalla sentenza, deve riguardare un fatto storico decisivo e non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove o nella prospettazione di un errore di diritto.
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in appello, quando investe le valutazioni tecniche recepite dal primo giudice, non impone una pronuncia espressa autonoma ove la corte d'appello confuti le censure nel merito; il suo eventuale mancato espresso rigetto non integra di per sé omessa pronuncia.
- La nullità della consulenza tecnica per utilizzo di documenti asseritamente tardivi non è deducibile in cassazione se l'eccezione non risulta tempestivamente proposta nei gradi di merito e specificamente riproposta in appello.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omissione di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Le censure che contestano conteggi, quantificazioni economiche e apprezzamenti tecnico-contabili sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a ottenere un diverso esame del merito, salvo il caso di errore materiale correggibile con gli strumenti appositi.
- L'errore denunciato in revocazione deve essere decisivo: se la decisione è sorretta da una ratio autonoma non scalfita dalla doglianza, il vizio è privo di decisorietà e il ricorso è inammissibile.
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